Nel caso in cui viene stipulato un contratto triennale con il medico competente e risulta dal casellario giudiziale che il MC abbia commesso il reato di TRUFFA CONTINUATA IN CONCORSO ART 81,110,640 COMMA 1 C.P- CIRCOSTANZE ART 640 COMMA 2 N. 1 CP , ART 61.N. 9 CP ( COMMESSO NEL 2020) e che dalle dichiarazioni sostitutive il MEDICO COMPETENTE dichiara di non avere condanne penali, sarebbe opportuno recedere dal contratto immediatamente nonostante la prima annualità sia stata già liquidata ? Avremmo bisogno di un confronto per capire come è opportuno procedere in questi casi.
RISPOSTA
Il Medico Competente è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII), incaricato di svolgere la sorveglianza sanitaria, di collaborare alla valutazione dei rischi e di formulare giudizi di idoneità; è figura di natura tecnico-professionale, con obblighi di imparzialità, professionalità e onorabilità.
In sede di affidamento dell’incarico, è normale che il datore di lavoro:
- richieda dichiarazioni sostitutive ai sensi del P.R. 445/2000;
- acquisisca, per l’iscrizione all’Albo provinciale dei Medici o altra autorità competente, il relativo casellario giudiziale ove previsto.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà costituisce dichiarazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con efficacia di autocertificazione e rilevanza ai fini di fiducia legale nei confronti del dichiarante.
Se la dichiarazione resa dal Medico Competente attesta che non ha riportato condanne penali, essa integra una presunzione di veridicità fino a querela di falso o accertamento contrario.
Tuttavia, la scoperta successiva nel casellario giudiziale di una condanna o di un reato non dichiarato espone il dichiarante a responsabilità amministrative e penali, nonché a possibile risoluzione del rapporto.
La legge sul casellario giudiziale (art. 6 L. 97/2013 e successive modificazioni) prevede che le condanne definitive e alcune vicende giudiziarie rilevanti siano annotate nel casellario.
La truffa continuata in concorso è reato che comporta note rilevanti nella disciplina del casellario e, ai sensi di legge, dovrebbe essere dichiarata ove richiesto.
La mancata dichiarazione di condanne o procedimenti pendenti in sede di autodichiarazione costituisce un’irregolarità che può avere rilievo sia sotto il profilo penale (falso ideologico in atto pubblico o in dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000), sia sotto quello civilistico/contrattuale.
a) Aspetto contrattuale
Il contratto triennale stipulato con il Medico Competente è un contratto di prestazione professionale: la prestazione del servizio di medicina del lavoro.
Salvo clausole particolari espresse nel contratto (ad esempio: clausole di onorabilità, di buona condotta professionale, o la previsione di risoluzione in caso di eventi che incidano sulla professionalità), l’ordinaria disciplina del contratto professionale si basa sui principi generali del Codice Civile.
Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., la parte che intende recedere da un contratto per inadempimento dell’altra parte può farlo se sussiste un grave inadempimento, che renda immediatamente ingiustificabile la prosecuzione del rapporto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. configura un inadempimento Grave la falsa attestazione di requisiti o qualità tecniche costituisce un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, legittimando la richiesta di risoluzione per inadempimento, specie se la condotta è dolosa o colposa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1439 c.c. è da valutare il dolo Contrattuale. Difatti, se la falsa dichiarazione è stata tale da indurre la parte a stipulare il contratto (senza di essa il contratto non sarebbe stato concluso), il contratto può essere annullato per dolo.
La mancata dichiarazione di una condanna penale rilevante può, a seconda degli accertamenti, configurare un grave inadempimento e una violazione della buona fede contrattuale.
b) Dichiarazioni sostitutive e responsabilità
Dal punto di vista amministrativo, l’irregolarità nella dichiarazione sostitutiva, una volta accertata, può legittimare l’ente a:
- chiedere l’accertamento di verità sostanziale, anche a fini di responsabilità;
- promuovere un procedimento per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- esorcizzare la prosecuzione del rapporto fiduciario, soprattutto se la figura professionale richiede criteri di fiducia, correttezza e onorabilità.
c) Irreperibilità di clausole specifiche
Se il contratto conteneva una clausola che prevedeva la risoluzione automatica in caso di falsa dichiarazione, il contratto si risolve di diritto quando la parte dichiara di volersi avvalere della clausola (art. 1456 c.c.):
Se il contratto non contiene una clausola risolutiva espressa, la risoluzione può essere pronunciata per fatto che renda oggettivamente inconciliabile il prosieguo del rapporto (c.d. risoluzione per inadempimento grave).
Il fatto che la prima annualità sia stata già liquidata non preclude il recesso immediato. La prestazione è stata eseguita per quella frazione di periodo, e la relativa retribuzione può ritenersi proporzionata alla prestazione stessa.
Il recesso, piuttosto, riguarda:
- gli anni residui di contratto;
- la non erogazione delle prestazioni future;
- l’eventuale indennizzo o risarcimento, ove previsto contrattualmente o in via equitativa.
In altri termini, la scuola può legittimamente porre fine al rapporto immediatamente, conservando eventualmente il diritto al risarcimento dei danni se dovesse configurarsi un danno vero e proprio.
Conseguenze della Falsa Dichiarazione:
- Le parti sono liberate dalle obbligazioni future.
- Il professionista deve restituire quanto percepito per prestazioni non eseguite correttamente o fondate sulla menzogna.
- Il cliente ha diritto al risarcimento del danno subito a causa della falsa dichiarazione (sia nel caso di risoluzione che di annullamento per dolo).
- La falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale configura reati come la falsità ideologica (art. 483 c.p.) o false attestazioni (art. 495 c.p.), con pene che possono includere la reclusione.
Quale comportamento è opportuno adottare?
In base all’analisi normativa e giurisprudenziale in materia di contratti con professionisti incaricati per funzioni sensibili (come la medicina del lavoro), risulta opportuno:
- Rilevare formalmente la discrepanza tra la dichiarazione sostitutiva resa e la risultanza del casellario giudiziale, chiedendo al Medico Competente di fornire chiarimenti scritti e documentazione probatoria;
- Verificare l’esistenza di clausole contrattuali espresse che regolino il recesso in caso di fatti ostativi o dichiarazioni mendaci;
- Valutare la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale o di perdita di fiducia, così da poter giustificare il recesso immediato senza necessità di preavviso;
- Formulare una determinazione motivata di recesso, con contestuale comunicazione al professionista;
- Predisporre la segnalazione agli organi competenti se, in base a quanto emerso, vi siano profili di responsabilità penale o amministrativa del Medico Competente (evento che ha effetto anche ai fini dell’affidamento futuro di incarichi analoghi).
In conclusione è fondamentale documentare la falsità della dichiarazione e inviare una diffida formale tramite PEC o raccomandata A/R, contestando l'inadempimento e preannunciando la risoluzione.








