La legislazione scolastica delinea con chiarezza il ruolo dell’insegnante di sostegno nel Consiglio di classe, nel processo di valutazione e, di conseguenza, nelle operazioni di scrutinio. Per inquadrare correttamente la questione, è opportuno analizzare il principio di contitolarità.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all’art.13, comma 6 chiarisce che: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Lo stesso indirizzo giuridico è confermato dal T.U 16/04/1994 n. 297,(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale agli artt.127 e 315 comma 5,ribadisce che i docenti per il sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano, collaborano con i colleghi, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati, partecipano, a pieno titolo, alla programmazione educativa e didattica, alla verifica e valutazione delle attività di competenza degli Organi collegiali.
Per quanto riguarda, in particolare, il processo valutativo l’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90(Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) specifica, all’ art. 15, comma 10 che docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.L.vo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
Successivamente, il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 , (artt. 2 e art. 4 Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado) ha confermato che i docenti di sostegno partecipano alla valutazione collegiale di tutti gli studenti. Infine, più recentemente, il testo normativo che ribadisce in modo inequivocabile le funzioni valutative del docente di sostegno è rappresentato dall’art. 2 comma 6 del D.l.gs 13/04/2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107): “I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente”.
In pratica, allo scrutinio:
- vota per tutti gli alunni della classe e non solo per l’alunno gli /alunni disabile/ipartecipa attivamente alla decisione sull’ammissione/non ammissione;
- partecipa alla valutazione del comportamento di ogni alunno;
- il suo voto ha lo stesso “peso” di quello dei docenti curricolari;
- non può essere escluso dalla votazione collegiale.
In definitiva, la norma attribuisce ai docenti di sostegno il diritto di partecipare alla valutazione di tutti gli alunni della classe;non limita la loro funzione solo agli alunni con disabilità, ma li inserisce nelle operazioni di valutazione collegiale come membri del Consiglio di classe/interclasse.X
2) Cosa accade, in sede di valutazione, se un alunno con disabilità è stato seguito da più di un docente di sostegno?
Nel percorso scolastico di un alunno con disabilità può accadere che nel corso dell’anno egli sia seguito da più di un docente di sostegno. Questa situazione può verificarsi per avvicendamenti di personale, supplenze, completamenti di cattedra o per una distribuzione delle ore di sostegno tra più insegnanti. In sede di valutazione, tuttavia, ciò non modifica il principio fondamentale: la valutazione dell’alunno è collegiale. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano a pieno titolo alla programmazione educativa e didattica, nonché alle attività di verifica e valutazione del Consiglio di classe e alle operazioni di scrutinio e di valutazione di tutti gli alunni, non soltanto dell’alunno con disabilità. (normativa di riferimento). Quando i docenti di sostegno che hanno seguito lo stesso alunno sono più di uno, essi contribuiscono congiuntamente alla formulazione del giudizio valutativo, portando ciascuno la propria osservazione professionale sul percorso didattico, educativo e relazionale svolto. In particolare il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, all’art. 4, comma 1, dispone che: “qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Tale previsione chiarisce in modo inequivocabile che, anche in presenza di più insegnanti di sostegno, non vi è una pluralità di voti, ma un’unica espressione valutativa, frutto di una sintesi condivisa delle osservazioni professionali maturate nel corso dell’anno. Il D.L.gs. 62/2017conferma ed estende tale principio. L'articolo 2, comma 6 recita:"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui un'alunna o un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto."
Punti chiave dell'Articolo 2, comma 6:
- Contitolarità piena:viene ribadito che il docente di sostegno non valuta "solo il suo alunno", ma partecipa alla valutazione di tutti i compagni di classe (esprimendo un voto per ogni studente).
- Unicità del voto per il sostegno: specifica chiaramente che, se l'alunno è affidato a più docenti, la loro espressione valutativa deve confluire in un unico voto.
- Applicazione: questa norma si applica direttamente al primo ciclo (elementari e secondarie di primo grado), ma è richiamata e applicata per analogia e tramite ordinanze annuali anche al secondo ciclo (secondarie di secondo grado).
In sede di scrutinio finale (o intermedio), la procedura prevede:
- Presenza:tutti i docenti di sostegno che hanno seguito l'alunno partecipano alla seduta.
- Unicità del voto:in caso di discordanza tra i due (o più)1 docenti di sostegno sulla valutazione dell'alunno, si procede a una sintesi. Se non si trova un accordo, prevale il principio della maggioranza interna al Consiglio o, in ultima istanza, la decisione del Presidente del Consiglio di Classe (il Dirigente Scolastico o suo delegato).
L’elemento centrale della valutazione resta il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che costituisce il riferimento per verificare progressi, obiettivi raggiunti, livelli di autonomia e grado di partecipazione al percorso scolastico (D.I. 153/2023 e Linee guida). I diversi docenti di sostegno, insieme ai colleghi curricolari, condividono informazioni e documentazione per offrire una valutazione quanto più possibile unitaria, coerente e aderente al percorso effettivamente svolto dall’alunno.
In sintesi: cosa accade concretamente e operativamente?
Durante lo scrutinio, i docenti di sostegno presentano una relazione congiunta (o coordinata) sull'andamento dell'alunno basata sugli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Al momento del voto per l’ammissione alla classe successiva, agli esami di Stato/maturità o per le singole discipline (laddove previsto il loro apporto), i docenti di sostegno contano come una singola unità decisionale per quanto riguarda il "peso" del voto nel verbale.
In conclusione, anche se l’alunno con disabilità è stato seguito da più insegnanti di sostegno, la legge impone unitarietà dell’espressione valutativa e collegialità della decisione, a garanzia di una valutazione coerente, condivisa e rispettosa del percorso di inclusione scolastica.
Normativa di riferimento:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Art. 13, comma 6).Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 (Artt. 193- 315–318) -Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, che disciplina scuole di ogni ordine e grado, personale docente e diritti degli studenti.
- M. 21 maggio 2001 n. 90 (art.15 comma 10) - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Art. 11). Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.
- I. 29/12/2020 n. 182 modificato dal D.I. 01/08/2023 N. 153. Adozionedelmodellonazionaledipianoeducativoindividualizzatoedellecorrelatelineeguida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità,aisensidell’articolo7,comma2-terdeldecretolegislativo13aprile2017,n.66.
Nota1
La frammentazione della cattedra su troppi docenti (ad. es. 3) è scoraggiata dalla legge e dalla giurisprudenza per garantire la continuità didattica, considerata parte integrante del diritto all'istruzione.
- Legge 104/1992 (Art. 14, comma 1, lett. c): Impone di garantire la continuità educativa. Avere troppi docenti diversi su un solo alunno violerebbe questo principio.
- L.gs. 66/2017 (Art. 14): Introduce misure per agevolare la continuità, prevedendo persino la possibilità (a determinate condizioni) di confermare il docente dell'anno precedente per l'intero ciclo di studi.
- Nota MIUR 2215/2019: Specifica che la ripartizione delle ore di sostegno deve tendere a limitare il numero di docenti per alunno, per evitare un'eccessiva frammentazione dell'intervento pedagogico.
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2023/2017:ha ribadito che il diritto all'istruzione dei disabili è un "nucleo indettabile" e che la continuità didattica è un elemento essenziale. Frammentare le ore tra troppi insegnanti (magari per completare gli orari dei precari) è considerato illegittimo se danneggia il progetto educativo.
- TAR Lombardia, Sentenza n. 2143/2018:ha sottolineato che l'assegnazione di un numero eccessivo di docenti (es. 3 o 4 diversi per coprire un part-time) mina l'efficacia dell'inclusione, poiché l'alunno deve riadattarsi ogni volta a una figura diversa.
PROTOTIPO DI VERBALE DI SCRUTINIO SCUOLA SECONDARIA DI I II GRADO
Continua sulla rivista Dirigere la scuola n. 6
Di Tullio Faia








