DOMANDA

Un nostro supplente docente a cui è stato conferito uno spezzone di cattedra, ci ha fatto richiesta di essere autorizzato a svolgere altra attività lavorativa alle dipendenze di un privato datore di lavoro.

Si chiede quale comportamento tenere nel caso in questione, poiché il docente insiste nel ritenere che non esistono cause impeditive.

RISPOSTA

La questione delle incompatibilità, per tutti i dipendenti pubblici, è espressamente disciplinato dall’art. 53 del D.lvo 165/2001, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/57, ed in particolare per il personale docente poi rifluite nei commi 7 e 10 dell’art. 508 T.U. 297/94.

Tali disposizioni confermano, quale regola generale, l’obbligo di esclusività per tutti i dipendenti pubblici ed il divieto di poter svolgere qualsiasi attività extraistituzionale.

Relativamente al personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate dai commi 7 e 10 dell’art. 508 T.U. 297/94, in ragione dei quali “l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego

pubblico” (co.7) ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro tranne che..omissis” (co.10).

Tale impostazione ha trovato anche il pieno avallo del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2582 del 23.1.2001, chiarendo la sfera applicativa dell’art. 508 T.U. 297/94, ha affermato che “il rapporto di impiego (alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica) deve essere improntato al principio di tendenziale esclusività, con conseguente divieto di svolgimento di qualsivoglia attività”.

Ancor più nello specifico il Consiglio di Stato Sez. IV°, con sentenza n. 6829 del 3.11.2003, ha affermato il fondamentale principio secondo cui “è configurabile come vero rapporto di lavoro subordinato – tale da determinare una situazione di incompatibilità per il pubblico dipendente – una prestazione lavorativa resa dal dipendente stesso in favore di altro soggetto in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo del rispetto di orario”. In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che “è assolutamente irrilevante che l’orario di lavoro sia ridotto, potendosi ravvisare un rapporto di lavoro anche quando la prestazione lavorativa è fornita per poche ore settimanali”.

Ai fini di cui sopra, a nulla rileva che il docente si trovi destinatario (come nel caso di specie) di un rapporto di lavoro a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, ciò in quanto l‘art. 53 del D. lgs. 30.03.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego), nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (senza infatti prevedere alcuna differenza di trattamento).

E’ bene però precisare che, nell’ambito di applicazione delle norme generali sulle incompatibilità sopra richiamate (applicabili dunque anche al personale a tempo determinato), pur restando fermo il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore rapporto di lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica (così come stabilito dall’art. 508 co. 7 T.U. 297/94), la cumulabilità di impiego pubblico e privato, è parzialmente ammessa in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time.

A tal proposito, si richiama l’art 53 del D. lgs. 165/01 che al co. 6, derogando da quanto stabilito dall’art. 508 co. 10 T.U. 297/94, esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità, fin qui richiamate, tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Tale norma ha recepito le disposizioni di cui all’art. 1, co. 58 della legge 23.12.1996 n. 662, (cui fa espresso richiamo l’art. 53 sopra citato), che in materia di “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità”, prevede per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’amministrazione.

          In linea con le citate norme, l’art. 39 del CCNL 2007, in deroga alle disposizioni imperative di cui all’art. 508 T.U. 297/94, al co. 9° stabilisce che “al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.

Per quanto sopra, dalla lettura incrociata delle norme sopra richiamate (art 53 del D. lgs. 165/01 co. 6°, art. 1, art. 508 T.U. 297/94 co. 7 e 10, art. 1 co. 58 della Legge 23.12.1996 n. 662 e art. 39 co. 9 del CCNL 2007) appare evidente che nel caso in questione considerato il limitato numero di ore di cattedra attribuito, ben al di sotto del limite del 50% del tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità.

Si precisa a tal proposito che la valutazione in ordine all’opportunità di concedere o meno detta autorizzazione è posta in capo al Dirigente scolastico.

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