DOMANDA
Un dipendente, con contratto di 6 ore settimanali (sabato) richiede tutti i giorni lavorativi 1 giorno di congedo parentale (quindi 4/5 al mese) a volte intervallati da malattia dei figli, di fatto non rientrando mai al lavoro. In applicazione della normativa vigente, i giorni da computare per il congedo come vanno calcolati?
Sabato e festivi oppure va preso in considerazione l'intero periodo? Ad esempio nella richiesta mensile di congedo per il mese di febbraio sono richiesti i giorni 1, 8, 15, 22, 29, devo considerare 29 gg, oppure 9 (5 di congedo + 4 festivi)?
Secondo quesito. Un dipendente con contratto a t.d. con inizio ai primi di settembre e fruizione del congedo dopo soli due giorni di servizio, non avendo nei mesi precedenti percepito stipendio, come si calcola l'indennità?In attesa di un Vostro cortese riscontro, si coglie gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
RISPOSTA
1)Secondo l’orientamento applicativo dell’Aran M19 per il comparto Ministeri le assenza dovute a congedo parentale, si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio.
L’art. 12, comma 6 del CCNL 29/11/2007 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Di conseguenza le assenza dovute a congedo parentale, si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. Nell’esempio prospettato dal quesito, pertanto, ad avviso di chi scrive vanno considerate i 29 giorni non i 9 previsti.
2)Per quanto riguarda il trattamento economico del congedo parentale, alla luce delle modifiche del decreto legislativo n.80/2015, è bene specificare che i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Nel caso invece in cui questi giorni di congedo siano richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo in caso di sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.








