DOMANDA
Abbiamo bisogno di conoscere il vostro parere sui seguenti quesiti:
1) Il servizio in scuole parificate per i docenti di scuola materna ed
elementari sono utili ai fini della carriera?
2) Se non sono utili e risultano inseriti nella dichiarazione dei servizi
e, li abbiamo involontariamente inseriti a sidi - dichiarazione dei
servizi, occorre cancellarli?
3) i servizi in scuole paritarie invece sono utili ai fini della carriera
per i docenti di infanzia e primaria?
4) il DPR n. 1316 del 31/07/62 si riferisce alle scuole parificate?
RISPOSTA
Per quanto attiene il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62), nulla è ancora stabilito in merito al suo riconoscimento in carriera. Si segnala, comunque, che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 3789 del 14/4/2009, ha espresso il parere che possa essere valutato il servizio prestato nella scuola primaria parificata sino al 31/8/2008 a condizione che la medesima abbia mantenuto la qualifica di “parificata”, in considerazione della legge n. 27 del 3/2/2006 che ha disciplinato la fase transitoria antecedente l’emanazione del D.P.R. n. 23 del 9/1/2008.
Relativamente al servizio prestato presso la scuola paritaria la giurisprudenza prevalente (Cfr., in senso opposto, Trib. Bologna, n. 651/2017) ritiene che l’equiparazione disposta dalla legge n.62/2000 tra scuole statali e scuole paritarie e il riconoscimento del ruolo di servizio pubblico svolto da quest’ultime comporti anche il riconoscimento del servizio reso presso questo tipo di scuole anche ai fini della mobilità dei docenti, della ricostruzione di carriera, ecc. così come già avviene nelle graduatorie per le supplenze (n questo senso, Trib. Caltagirone, Trib. Forlì, Trib. Milano, Trib. Benevento, Trib. Ravenna, Trib. Roma). Tra l’altro l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001, stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. L’ equiparazione del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali fa sì che anche se gli artt. 360, comma 6 e 485 D. Lgs. n.297/94 prevedono unicamente il riconoscimento del servizio di ruolo o pre-ruolo prestato dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” o presso le scuole elementari parificate, la novella introdotta con il citato d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001, prevede espressamente la riconduzione delle scuole non statali alle sole tipologie di “scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie“. Ultimamente tuttavia la Corte di Cassazione ha espresso parere negativo alla valutazione del servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. La sentenza dell’11 dicembre 2019 afferma che il servizio preruolo delle scuole paritarie non è valutazione perché prestato per datore di lavoro di natura privato, e non è possibile cumulare servizi svolti tra pubblico e privato.
Per cui per rispondere al quesito posto il servizio prestato nelle scuole paritarie, parificate e private non vale ai fini della ricostruzione di carriera del personale scolastico ad avviso di chi scrive neanche per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Per il programma SIDI anche se si inseriscono il programma in automatico dovrebbe non valutarle.








