DOMANDA
Se un docente non hai mai fatto domanda di ricostruzione di carriera e la segreteria se ne accorge nel momento in cui va a fare la progressione di carriera per aggiornare al nuovo CCNL e sono passati i 10 anni che cosa succede? Va fatta d'ufficio o non essendoci domanda del docente cade in prescrizione?
Se invece la docente ha fatto domanda ma sono passati 10 anni e la segreteria non ha fatto la ricostruzione di carriera che cosa succede?
Se una docente ha insegnato religione per più anni ma non le è stata fatta la ricostruzione di carriera poi passa di ruolo come docente scuola primaria va fatta prima la ricostruzione come docente di religione e poi di scuola primaria?
RISPOSTA
1)Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall’art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo).
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla domanda di ricostruzione tuttavia, una sentenza del Tribunale di Macerata ha smentito l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo). Nel dispositivo della sentenza che ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva la ricostruzione di carriera trascorso il periodo di 10 anni dall’immissione in ruolo, si legge che “l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti”.
2)Se tuttavia il ritardo è della segreteria il 16 ottobre 2017 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare in cui mette in evidenza che il diritto a ricevere gli arretrati non va in prescrizione se la domanda è stata presentata nei tempi e il decreto di ricostruzione invece è stato tardivo.
Pertanto, “si consente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.”
Per cui se c’è la domanda va fatta la ricostruzione senza indugio per evitare eventuale corresponsione di interessi sugli arretrati.
3)Nel caso di passaggio da docente di religione a docente scuola primaria
Innanzi tutto è necessario procedere alla ricostruzione della carriera in qualità di docente di religione a Tempo Indeterminato (di scuola primaria, si suppone) provvedendo al riconoscimento dei servizi pre‐ruolo prestati come insegnante di religione (IRC) Alla data del passaggio si procederà, quindi, con l’inquadramento economico nel ruolo dei docenti di scuola primaria considerando il periodo prestato quale docente di religione come preruolo. Tale iter è valido alla sola condizione che il docente abbia presentato domanda di riconoscimento ai fini della carriera quando era docente di religione altrimenti si fa un'unica ricostruzione di carriera al momento del passaggio di ruolo.








