DOMANDA

Sono un assistente amministrativo inserito nella graduatoria provinciale per l'art.7 - 1° posizione economica, pertanto non percepisco ancora questa posizione sullo stipendio mensile. Nello stesso tempo mi è stato conferito un incarico specifico per collaborare in mansioni che sono aggiuntive al settore alunni di cui mi occupo. Pertanto, chiedo cortesemente se nel mio caso devo percepire dalla scuola la retribuzione  sia dell'una tantum per l'art. 7 - 1° posizione, sia la retribuzione dell'incarico specifico.

RISPOSTA

La progressione economica di tipo orizzontale di cui al richiamato art.7 riguarda solo il personale a tempo indeterminato e solo i profili professionali dell’area A e dell’area B.

Le posizioni economiche sono attribuite non a tutto il personale in servizio ma solo al personale che in base ai titoli posseduti e alla frequenza di un apposito corso di formazione si collochi favorevolmente nella graduatoria di merito.

A conclusione del corso di formazione la direzione scolastica regionale compila e pubblica la graduatoria di coloro che hanno frequentato il corso con esito positivo ed hanno diritto all’attribuzione della posizione economica.

La graduatoria è provinciale e comprende per ciascun profilo professionale in ordine decrescente di punteggio i nominativi, di coloro che hanno titolo a conseguire il beneficio economico.

Quali compiti è chiamato a svolgere il personale destinatario delle nuove posizioni economiche.L’art.4 dell’accordo stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico il personale utilmente collocato nella graduatoria di merito ed inserito nel percorso di formazione, è individuato nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni stabilite dal comma 3 dell’articolo 7 del CCNL 7 dicembre 2006:

“Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti:

- per l’Area A, relativa ai collaboratori scolastici è prevista l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso;

- per l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e, in particolare, per gli Assistenti Amministrativi il percorso di valorizzazione è volto allo sviluppo delle competenze relative alla gestione dei processi amministrativi e contabili, nonché alla sostituzione del DSGA;

- mentre per gli Assistenti Tecnici all’organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori, alla gestione dei beni dell’istituzione scolastica, al supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal POF.

Al personale che consegue la posizione economica non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24.07.03.

In considerazione di tale esclusione poiché ci si è resi conto che l’importo delle nuove posizioni economiche sono inferiori a quelle degli incarichi specifici, per porre rimedio e garantire almeno una parità economica tra chi sarà destinatario degli incarichi specifici e chi è obbligato a svolgere i compiti connessi alla nuova posizione economia con l’art.4 dell’accordi è stato previsto che in sede di contrattazione di scuola nella definizione dell’organizzazione del lavoro si dovrà tenere conto delle ulteriori mansioni affidate al personale connesse alle posizioni economiche, che escludono l’attribuzione degli incarichi e dei compiti previsti dall’articolo47 del CCNL 24 luglio 2003, ivi compresa, per il profilo dell’assistente amministrativo, la sostituzione del Dsga.

La norma di salvaguardia stabilisce che: “nel caso in cui in talune istituzioni, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto , ai sensi dell’articolo 47 citato, l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche di cui all’articolo 7 del menzionato CCNL del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata.

”Pertanto, qualora nel piano annuale delle attività predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente siano previste attività che comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità necessarie per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, da affidare al personale titolare delle nuove posizioni economiche, è possibile assegnare un compenso superiore assicurando così parità di trattamento tra le due retribuzioni.

Nel caso posto dal quesito visto che la posizione economica non è stata ancora attribuita dall’Ufficio scolastico Provinciale spetta il solo incarico specifico previsto al compenso individuato dalla contrattazione integrativa di istituto.

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