Gentilissimo Direttore,
pongo Lei un quesito di non semplice soluzione.
Un genitore di un alunno iscritto alla classe seconda della Scuola secondaria di primo grado (respinto lo scorso anno per aver superato il monte ore annuale di assenze, con deroga) non frequenta la scuola dall’inizio dell’anno. L’alunno è in possesso di una iniziale diagnosi di mutismo selettivo, successivamente aggiornata in ansia di tipo sociale.
Dal mese di dicembre il padre ha presentato comunicazione di volersi avvalere dell’istruzione parentale. In sede di GLO nel mese di ottobre, alla presenza dell’Unità multidisciplinare, lo stesso non ha ritenuto opportuno sottoscrivere il PEI appositamente predisposto dalla scuola ed ora chiede che lo stesso venga revisionato perché, a suo dire, non rispettoso dell’attuale condizione dell’alunno, ovvero, la non frequenza (" PEI inviato non risulta revisionato, risultando ancora impostato su una progettazione riferita alla frequenza scolastica in presenza e non coerente con l’attuale condizione di istruzione parentale di mio figlio”).
Ci si chiede se la scuola è tenuta a revisionare il PEI in considerazione del fatto che l’alunno non è più alunno frequentante della scuola, sebbene abbia deciso di svolgere nella nostra sede gli esami di idoneità. Ritengo personalmente che le richieste del padre non possano essere accolte, sebbene i docenti ed io personalmente siamo comunque disponibili ad ogni forma di incontro con la famiglia e qualora lo volesse anche con l’alunno.
Ora, quali indicazioni fornire in merito? Quali sono i doveri della scuola anche nella sua posizione di scuola vigilante ai sensi di quanto disposto dal D.I. 218/2025?
La ringrazio in anticipo per la Sua sempre squisita collaborazione.
Distinti saluti
RISPOSTA
La situazione da Lei descritta presenta un’intersezione tra istruzione parentale e inclusione di un alunno con bisogni educativi particolari, che richiede di chiarire quali siano i doveri della scuola e quale sia l’ambito di applicazione degli strumenti normalmente utilizzati in presenza, come il PEI.
In primo luogo va ricordato che l’istruzione parentale in Italia è una scelta legittima da parte dei genitori: essi possono comunicare al dirigente scolastico di volersi avvalere dell’istruzione parentale per il proprio figlio, con l’obbligo di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di sottoporre l’alunno a esami di idoneità annuali per il passaggio alla classe successiva, presso la scuola statale o paritaria prescelta, fino all’assolvimento dell’obbligo stesso. In questa prospettiva, la scuola individuata dal genitore non è più sede di frequenza scolastica, ma svolge una funzione di vigilanza sull’effettivo assolvimento dell’obbligo educativo, in collaborazione con il Sindaco del Comune e con l’autorità scolastica territoriale.
In secondo luogo, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità è uno strumento previsto dalla normativa sull’inclusione, finalizzato a programmare e legislativamente a garantire l’effettiva inclusione dell’alunno nell’ambito della frequenza scolastica e nel contesto classe, tenendo conto delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni formativi e degli interventi di sostegno necessari per la partecipazione alla vita scolastica.
La scelta di avvalersi dell’istruzione parentale comporta, sotto il profilo giuridico, che l’alunno non sia più frequentante l’istituzione scolastica pubblica e che quindi non fruisca del servizio scolastico e degli interventi organizzati in quell’ambiente. In questo senso, la scuola non è più titolare della progettazione educativa settimanale, non è responsabile dell’erogazione delle attività didattiche e, conseguentemente, non si pone più nell’ambito di un rapporto di frequenza scolastica in cui si utilizzano e si attuano misure come il PEI. In pratica, il PEI è uno strumento operativo per un alunno integrato nella scuola; se questi non frequenta, perde la sua efficacia come strumento di programmazione didattica.
Nel caso in cui un genitore chieda di revisionare un PEI già predisposto perché non coerente con la condizione di istruzione parentale, la scuola non è tenuta a soddisfare tale richiesta, proprio perché la scuola non ha più competenza diretta sulla progettazione didattica del percorso parentale. Il genitore che ha optato per l’istruzione parentale, infatti, assume la responsabilità di assicurare l’istruzione al proprio figlio e può eventualmente produrre alla scuola, in vista dell’esame di idoneità, una documentazione che descriva le attività svolte e gli strumenti utilizzati. La scuola, in sede di esame di idoneità, valuterà il raggiungimento degli obiettivi attesi per la classe di riferimento e predisporrà, se necessario in ragione della certificazione sanitaria, le misure di personalizzazione e di agevolazione delle prove. In questa fase non si redige un nuovo PEI quale strumento annuale di inclusione scolastica, ma si adattano le modalità di verifica alla situazione dell’alunno, nel rispetto delle certificazioni cliniche presentate.
Infine, quanto alla funzione di scuola vigilante richiamata dal D.I. 218/2025, essa non consiste in una “sostituzione” della progettazione educativa affidata alla famiglia in istruzione parentale, ma in un compito di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e della conformità delle modalità di erogazione dichiarate dai genitori con quanto effettivamente svolto. La scuola quindi vigila sull’adempimento degli obblighi, organizza e amministra l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, e valuta il raggiungimento degli obiettivi curricolari e delle competenze attese, tenendo conto della documentazione clinica e delle misure di personalizzazione delle prove; ma non è tenuta a gestire o a revisionare progetti didattici annuali quali il PEI per un alunno che non frequenta.
In conclusione, pur mantenendo una disponibilità al dialogo e alla collaborazione con la famiglia, la scuola non è obbligata a revisionare un PEI per un alunno non frequentante e in istruzione parentale, ma deve vigilare sull’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e predisporre modalità di valutazione coerenti con la documentazione clinica ai fini dell’esame di idoneità.








