Se un alunno/un’alunna disabile molto grave (“persona con necessità di sostegno intensivo - con necessità di sostegno elevato o molto elevato” - D.l.gs 3 maggio 2024, n. 62, Ministero della disabilità) viene iscritto in un comune diverso dalla residenza, quale comune deve garantire l'assistente all'autonomia o alla comunicazione?

La normativa in generale

L’art. 139 c.1. lett. c, del D. l.gs. 112/98 attribuisce alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata(art. 2, c. 947, della Legge 208/2015). L’ art. 13 comma 3 Legge 104/92 afferma: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”. La figura, quindi, nasce dal riferimento del secondo comma dell’art. 42 D.P.R. 616/77 (assistenza ai minorati psico-fisici) nonché da questo ultimo art. 13 comma 3 come sopra riferito. L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione è, quindi, un’assistenza specialistica ad personam (anche definito “assistente ad personam”) che deve essere fornito al singolo studente con disabilità – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno ed agli insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nell’alunno/a. La procedura di assegnazione dell’assistente specialistico deve essere frutto dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione/inclusione scolastica dell’alunno disabile. Nella certificazione dell’ASL e nel profilo di funzionamento (in assenza nella Diagnosi funzionale e nel Profilo dinamico funzionale) e nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. La Nota Min. 30/11/2001 n. 3390, afferma che “l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito”, aggiungendo che l’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della Legge 104/92” La stessa circolare aggiunge che “rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti”. Il D.L.gs 13 aprile 2017 n. 66 modificato dal D.l.gs   96/2019 all’art. 1 c.5. stabilisce che gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale”, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca.

Soluzione del caso specifico

Il Decreto interministeriale 24 agosto 2023 (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2023) prevede espressamente (art. 1, comma 4) che i Comuni possano trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l’erogazione del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e che possano altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio. Con questa disposizione esplicita, che conferma comunque una facoltà che era possibile anche prima, si è inteso fornire indicazioni per quei casi in cui i costi del servizio siano sostenuti da Comuni diversi (per esempio quelli di residenza) da quelli dove hanno sede gli istituti scolastici in cui gli studenti siano iscritti e frequentanti. Il contributo è stato determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 istituti scolastici localizzati nel territorio del Comune beneficiario. Nel caso in cui l’alunno assistito frequenti una scuola in un comune diverso da quello di residenza, l’utilizzo delle somme assegnate dovrà comunque tener conto dell’esigenza di assicurare o potenziare il servizio anche nei confronti dell’alunno frequentante non residente. A tal fine potranno essere definiti accordi, a livello locale, ove ciò sia ritenuto opportuno tra comune di residenza e comune dove il ragazzo è iscritto a scuola.

Recentemente il Decreto del Ministero della disabilità del 21 ottobre 2025, ha assegnato rilevanti risorse ai Comuni destinate al potenziamento dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il decreto definisce i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio che i Comuni dovranno rispettare per garantire l’efficace utilizzo dei fondi, assicurando interventi mirati per alunni con disabilità fisiche, cognitive o sensoriali. Per la scuola secondaria di secondo grado il Decreto del Ministero della disabilità dell’8 ottobre 2025 ha assegnato fondi destinati al potenziamento dei servizi per:

  • alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado;
  • alunni con disabilità sensoriale di ogni ordine e grado.

Peraltro la Legge di bilancio 2026, 30 dicembre 2025, n. 199 introduce una svolta tecnica e sostanziale per l’inclusione scolastica. I commi dal 706 al 711 non si limitano a stanziare fondi, ma definiscono per la prima volta i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Per dirigenti, docenti e famiglie, la novità più rilevante è il passaggio da un sistema basato sulla disponibilità di cassa a uno fondato su obiettivi di servizio minimi garantiti dallo Stato. Quindi la normativa richiamata lascia intendere che la competenza ad assicurare il servizio spetta al Comune di residenza dell’alunno con disabilità. In questa direzione anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che il Comune di residenza dell’alunno è tenuto a garantire tale assistenza anche se l’alunno frequenta una scuola (statale o paritaria) in un altro Comune. Ad esempio la sentenza TAR Lazio N. 15710/2022 REG.PROV. COLL. N. 07096/2022 REG.RIC. stabilisce che il Comune di residenza è tenuto a garantire l’assistente all’autonomia/comunicazione anche se l’alunno frequenta una scuola in un altro Comune. Dello stesso tenore la sentenza TAR Lazio 15716/22. Con sentenza del Tribunale Civile di Lucca – Ord. 8 gennaio 2021 il Comune viene condannato per discriminazione per non aver assegnato le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione previste nel PEI. Inoltre viene rigettata l’eccezione di incompetenza del Comune basata sul fatto che lo studente frequentasse la scuola in un Comune diverso dalla residenza: si afferma che l’obbligo di assistenza scolastica non viene meno per questo motivo. Infine il Tribunale Civile di Ancona (Sent. n. 501/2024) con una sentenza significativa, nell’economia della soluzione del caso, stabilisce che:

  • l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un diritto soggettivo pieno, previsto dalla Legge 104/92 art. 13, comma 3;
  • è illegittimo un regolamento comunale che limita tale assistenza solo agli alunni in situazione di handicap grave (escludendo, quindi, altri livelli di disabilità)

In sostanza, le sentenze dei TAR e dei Tribunali civili hanno rigettato eccezioni basate sulla sede della scuola, trattando l’assistenza scolastica come un diritto soggettivo pieno e non subordinato alla residenza scolastica esclusiva nel Comune sede della scuola. In ogni caso è bene verificare che in diverse regioni o Comuni possono esserci regolamenti locali, modalità organizzative, convenzioni inter-comunali: questi possono prevedere accordi tra Comune di residenza e Comune della scuola, con modalità concrete differenziate.

In conclusione il Comune di residenza dell’alunno con disabilità è tenuto a garantire l’assistente all’autonomia e alla comunicazione anche se la scuola frequentata si trova in un Comune diverso. E’da ritenere che tale situazione valga anche per le Province

Indicazioni operative

L’iter da seguire: presentare la richiesta formale (scuola e/o famiglia) al Servizio Sociale del Comune di residenza e segnalare la scuola in cui l’alunno è iscritto; se il Comune rifiuta o non risponde, la famiglia può sollecitare l’Ambito territoriale della Regione/Provincia o valutare un ricorso amministrativo (o legale).

MODELLO DI RICHIESTA DELLA FAMIGLIA

Oggetto: Richiesta attivazione servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione per alunno con disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.

Al Comune di__________________________

All’Ufficio Servizi Sociali / Inclusione Scolastica
E p.c.     Al Dirigente Scolastico I.C. / Scuola___________

 

Il/La/i sottoscritto/a/i _________________, residente/i in __________________ (_), genitore/i -tutore legale dell’alunno/a ___________________, nato/a il __________ e frequentante la scuola ______________________________ nel Comune di _____________________________,

PREMESSO CHE:

  • L’alunno è in possesso di certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e ss.mm. e ii;
  • In base al D.L.gs. 112/1998 art. 139 e alla normativa vigente, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione rientra tra le competenze dell’Ente Locale di residenza dell’alunno;
  • L’obbligo permane anche in caso di frequenza scolastica in Comune diverso da quello di residenza, come confermato dalla recente giurisprudenza (es. TAR Lazio Sent. n. 15710/2022; Tribunale Civile di Lucca – Ord. 8 gennaio 2021);

CON LA PRESENTE

chiede formalmente l’attivazione del servizio di assistenza all’autonomia (o alla comunicazione) per l’anno scolastico _____________, al fine di garantire il diritto allo studio e all’inclusione scolastica dell’alunno/a, così come previsto da:

  • Legge 104/92;
  • Decreto Legislativo 66/2017 e successive modifiche;
  • D.L.gs 153/2023
  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009)
  • Sentenze della Corte Costituzionale (80/2010; 275/2016)

Si richiede inoltre che il servizio sia garantito con continuità, adeguatezza oraria e competenze professionali coerenti con il PEI e la documentazione sanitaria, senza interruzioni o riduzioni improprie.

Si allegano i documenti richiesti.

In attesa di riscontro scritto entro i termini di legge (art. 2, L. 241/90 e ss.mm. e ii.), si porgono cordiali saluti.

Allegati; Copia Certificazione L.104/92 art. 3 comma 3; Profilo di funzionamento (In assenza: Diagnosi funzionale-Profilo dinamico funzionale - Nota MIM 24/05/2024 n. 1690) Copia documento d’identità del richiedente. Copia iscrizione scolastica. X

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