Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° ottobre e dovrà essere convertito in legge entro la fine di novembre. In questi giorni è all’esame della VII Commissione del Senato, dove si sono svolte le audizioni. Tra i contributi depositati spicca quello di Indire, che ha espresso una valutazione complessivamente favorevole sulla scelta del legislatore. Conviene però partire dal testo, perché la discussione politica ha spesso restituito un’immagine della norma piuttosto lontana dal suo contenuto effettivo.
L’art. 13 non introduce un limite generico alla presenza di alunni stranieri. A decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 fissa al 30% la soglia per ciascuna classe prima, ma individua la platea degli alunni da computare con criteri che prescindono dalla sola cittadinanza. Nella scuola primaria il tetto riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Nella secondaria restano invece esclusi dal calcolo gli studenti che abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni nel sistema nazionale di istruzione. Il legislatore ha quindi assunto come indice di fragilità la durata della scolarizzazione in Italia, che fa da approssimazione della padronanza della lingua di istruzione, e non il dato anagrafico della cittadinanza. È questo il passaggio che separa la nuova disciplina dalla circolare ministeriale n. 2 del 2010, la cosiddetta circolare Gelmini, che calcolava la soglia sulla cittadinanza, salvo deroghe, e che aveva comunque natura di atto amministrativo interno e non di fonte primaria. Come è stato osservato, il decreto del 2026 colloca la disciplina in una fonte legislativa e ne specifica i destinatari.
L’entrata in vigore è scaglionata, ed è un aspetto che le famiglie rischiano di sottovalutare. Il limite vale per la formazione delle prime solo dal 2027/2028, ma per gli inserimenti in corso d’anno o in classi successive il limite del 30% si applica già a partire dall’anno scolastico 2026/2027. In concreto, chi arriva oggi in Italia e chiede l’iscrizione a scuola può già essere orientato verso una classe, o un istituto, diversi da quelli richiesti. Sul piano applicativo l’impatto quantitativo dovrebbe essere contenuto. Secondo uno studio ripreso dalla stampa, applicando i criteri del decreto le classi con oltre il 30 per cento di stranieri sarebbero solo 155, cioè lo 0,5 per cento del totale, e nel concreto rischierebbero di essere spostati soltanto 290 studenti. A questo si aggiungono le deroghe previste dalla norma: il limite varrà solo nei casi in cui sia effettivamente possibile ricollocare gli studenti in eccesso in altre scuole vicine.
Indire ha letto la norma alla luce della letteratura scientifica, e la sua posizione aiuta a coglierne la ratio. L’Istituto osserva che sugli apprendimenti incidono soprattutto la padronanza della lingua di istruzione, l’età di arrivo e la scolarità pregressa. Ricorda poi che gli effetti negativi delle concentrazioni elevate hanno un’origine linguistica e non culturale, che non crescono in modo lineare ma si manifestano oltre determinate soglie, e che a subirli sono in primo luogo gli stessi alunni neoarrivati. I dati Invalsi 2025 vanno nella stessa direzione: al termine della secondaria di primo grado lo svantaggio in italiano è di circa 23 punti per gli alunni di prima generazione e di circa 13 per quelli di seconda. Indire richiama inoltre la distinzione, consolidata negli studi, tra la lingua per comunicare, che si acquisisce in uno o due anni, e la lingua per studiare, che ne richiede da cinque a sette. Pesa infine il ritardo scolastico, che riguarda il 26,4% degli alunni con cittadinanza non italiana contro il 7,9% degli italiani. Per l’Istituto l’efficacia della regola dipenderà però dalla qualità dell’attuazione: il fondo per il potenziamento dell’italiano, i tutor e la formazione dei docenti sull’italiano come lingua seconda.
Per chi si occupa di diritto scolastico il punto centrale è un altro. La nuova disciplina si traduce in provvedimenti amministrativi destinati a incidere sulla posizione individuale del singolo alunno, e questi provvedimenti restano soggetti alle regole generali. L’assegnazione a una classe o a un istituto diverso da quello richiesto, motivata con il superamento della soglia, deve dare conto dei presupposti di fatto: che l’alunno rientri davvero nella platea computabile, che la soglia sia stata calcolata correttamente e che esista un’alternativa concretamente praticabile nelle vicinanze. Vale l’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e su tutto resta il diritto all’istruzione che l’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998 riconosce ai minori stranieri presenti sul territorio, a prescindere dalla regolarità del soggiorno. Un errore nel computo, per esempio l’inclusione di un alunno nato in Italia che ha frequentato due anni di scuola dell’infanzia, o di uno studente con tre anni di frequenza positiva nella secondaria, renderebbe il provvedimento illegittimo per difetto dei presupposti.
Merita attenzione anche il comma 6 dell’art. 13, che modifica l’art. 45 del d.P.R. n. 394 del 1999 sull’individuazione della classe di inserimento dei minori stranieri. Nelle prime letture la novità è stata sintetizzata nel senso che la classe di iscrizione non sarà determinata dall’età anagrafica ma verrà decisa dal collegio dei docenti. Già nel sistema previgente il collegio poteva deliberare l’iscrizione a una classe diversa da quella corrispondente all’età. Conviene quindi attendere il testo che uscirà dalla conversione prima di misurare la portata reale della modifica. Resta fermo, in ogni caso, che una deliberazione che colloca lo studente in una classe inferiore alla sua età incide in modo significativo sul suo percorso. Una scelta di questo tipo deve poggiare su un accertamento effettivo delle competenze e del percorso di studi pregresso, non su presunzioni legate alla provenienza, e in quanto atto amministrativo è sindacabile davanti al giudice amministrativo. Ci sono infine i casi in cui la condizione di svantaggio linguistico si somma a un bisogno educativo speciale, a un disturbo specifico dell’apprendimento o a una disabilità. In queste situazioni l’assegnazione della classe non può prescindere dalla continuità del percorso inclusivo e dagli strumenti già predisposti, dal piano didattico personalizzato al PEI. Il ricollocamento in altro istituto per ragioni di riequilibrio numerico dovrà quindi essere valutato con particolare cautela.
La norma, in definitiva, ha un fondamento empirico meno fragile di quanto il dibattito pubblico abbia lasciato intendere, ma la sua tenuta dipenderà dal modo in cui le singole istituzioni scolastiche e gli uffici territoriali la applicheranno. È su questo terreno, quello del provvedimento concreto e della sua motivazione, che si giocherà la tutela effettiva del diritto allo studio.








