La procedura di presentazione delle istanze per la partecipazione agli Esami di Stato del secondo ciclo rappresenta, anche per l’anno 2025, un passaggio amministrativo di particolare rilievo per dirigenti scolastici e docenti. La gestione informatizzata attraverso il sistema “Istanze Online” non elimina, infatti, le complessità interpretative legate ai requisiti soggettivi, agli obblighi di partecipazione e alle conseguenze giuridiche di eventuali omissioni o errori nella compilazione.
La guida ministeriale pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito costituisce il riferimento operativo per l’inoltro delle domande, fissando anche la finestra temporale di presentazione, individuata tra il 25 marzo e il 9 aprile 2025.
Il perimetro soggettivo: tra obbligo e facoltà
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la distinzione tra soggetti obbligati e soggetti meramente facoltizzati alla presentazione dell’istanza.
Per quanto concerne il ruolo di Presidente di commissione, l’obbligo grava sui dirigenti scolastici in servizio presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i quali sono tenuti a presentare entrambe le istanze (modelli ES-E ed ES-1). Diversamente, per altre categorie – quali dirigenti del primo ciclo e docenti con almeno dieci anni di servizio di ruolo – la partecipazione è rimessa a una scelta discrezionale.
Ancora più articolata è la disciplina relativa ai commissari esterni. In questo caso, il docente in servizio presso istituti statali del secondo ciclo è generalmente tenuto alla presentazione dell’istanza, salvo specifiche eccezioni, come la designazione quale commissario interno o referente del plico telematico.
La distinzione non è meramente formale: essa incide direttamente sulla legittimità del procedimento di nomina e può assumere rilievo anche in sede contenziosa, ove si contestino omissioni o irregolarità nella formazione delle commissioni.
Il sistema “Istanze Online” e l’obbligo di identità digitale
L’accesso alla procedura avviene esclusivamente tramite il portale ministeriale, mediante autenticazione con SPID o CIE, in attuazione del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
La digitalizzazione, tuttavia, non elimina il rischio di errori procedurali. La guida evidenzia, infatti, come i dati anagrafici e di servizio siano precompilati e non modificabili direttamente in fase di istanza, imponendo all’utente un controllo preventivo nella propria area riservata. Eventuali incongruenze non corrette a monte possono riflettersi sull’intero procedimento, con effetti anche sulla validità della candidatura.
La struttura bifasica della domanda: ES-E ed ES-1
La procedura si articola in due modelli distinti:
- il modello ES-E, relativo all’iscrizione nell’elenco regionale dei Presidenti;
- il modello ES-1, finalizzato alla nomina nelle commissioni.
La sequenza non è neutra: la guida chiarisce che, per concorrere al ruolo di Presidente, è necessario compilare prima il modello ES-E e successivamente il modello ES-1. La mancata integrazione tra i due modelli preclude la partecipazione al procedimento di nomina
Questa impostazione introduce un profilo di criticità: l’errata percezione della sufficienza di una sola istanza può determinare l’esclusione automatica, con conseguenze che potrebbero essere oggetto di contestazione, specie in presenza di ambiguità informative o errori imputabili al sistema.
I criteri di compilazione e le dichiarazioni rilevanti
La compilazione dell’istanza ES-1 presenta elementi di particolare complessità tecnica. Il sistema richiede, tra l’altro:
- l’indicazione della classe di concorso e della disciplina insegnata;
- la dichiarazione dell’insegnamento in classi terminali;
- la verifica della coerenza tra disciplina e materie affidate a commissario esterno;
- l’indicazione degli anni di servizio di ruolo.
Particolare attenzione deve essere posta alle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e alle condizioni ostative. Ad esempio, la contemporanea prestazione di servizio presso istituti paritari può precludere la presentazione della domanda, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’istanza
Inoltre, il sistema prevede segnalazioni bloccanti in caso di incoerenze tra i dati dichiarati nei diversi modelli, rafforzando il carattere formale e vincolante della procedura.
Il sistema delle preferenze e i limiti territoriali
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’indicazione delle preferenze territoriali. L’aspirante può indicare fino a quattordici preferenze tra comuni, distretti e provincia, ma entro limiti ben precisi.
In particolare, è previsto il divieto di nomina nel distretto scolastico di servizio o di completamento, salvo ipotesi residuali. Tale vincolo risponde a esigenze di imparzialità e di prevenzione di conflitti di interesse, coerentemente con i principi di cui all’art. 97 Cost.
La procedura, pur formalmente strutturata, presenta diversi profili suscettibili di contenzioso:
- l’esclusione per errori formali nella compilazione;
- la mancata presentazione da parte di soggetti obbligati;
- l’errata applicazione dei criteri di priorità;
- le incongruenze tra dati precompilati e situazione reale del docente.
In tali ipotesi, il sindacato giurisdizionale potrebbe investire sia la fase di ammissione sia quella di nomina, con riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
La procedura per la partecipazione alle commissioni dell’Esame di Stato conferma la crescente centralità dei sistemi digitali nella gestione amministrativa scolastica, ma al contempo evidenzia come la complessità normativa e procedurale richieda un elevato livello di attenzione da parte degli operatori.
In questo contesto, la corretta comprensione degli obblighi, delle facoltà e delle modalità di compilazione assume un ruolo determinante non solo per la partecipazione alla procedura, ma anche per evitare contenziosi che, negli ultimi anni, hanno progressivamente interessato anche questo ambito.








