Con la sottoscrizione definitiva del 10 luglio 2026 all'ARAN al termine del confronto MIM/OO.SS. del 9 luglio è stato varato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028. La Nota MIM prot. n. 18007 del 10 luglio 2026 disciplina termini e modalità di presentazione delle domande per l'a.s. 2026/2027. Due le novità di maggior rilievo per i docenti soggetti al vincolo triennale: la soglia anagrafica dei figli scende da 16 a 14 anni (per rilievi degli organi di controllo), mentre si recupera la deroga per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne (per intervento legislativo del D.L. 19/2026 conv. L. 36/2026). Analisi tecnica sistematica, con particolare attenzione ai profili di contenzioso e alle criticità operative della compilazione dell'istanza.

Il 10 luglio 2026 è stato definitivamente sottoscritto a seguito dell'incontro dell'11 luglio tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. Contestualmente è stata pubblicata la Nota MIM prot. n. 18007 del 10 luglio 2026 che disciplina termini e modalità operative per la presentazione delle domande relative all'anno scolastico 2026/2027 attraverso la piattaforma "Istanze OnLine" del MIM.

Il CCNI 2025/2028 sostituisce il precedente contratto integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 (relativo al triennio 2019/2020-2021/2022 e successivamente prorogato per il triennio 2022/2023-2024/2025), portando così a compimento un iter negoziale particolarmente complesso, segnato dai rilievi degli organi di controllo (MEF e Dipartimento della Funzione Pubblica) che hanno imposto significativi adeguamenti al testo dell'ipotesi originaria.

Per cogliere correttamente la portata dell'atto occorre richiamare la cornice normativa complessa in cui si inserisce, cornice che intreccia il diritto del pubblico impiego, la contrattazione collettiva integrativa, la legislazione emergenziale sui vincoli di mobilità del PNRR.

Due snodi normativi essenziali meritano di essere richiamati. Il primo è l'introduzione con il D.L. 36/2022 (art. 47) e il successivo consolidamento con il D.L. 44/2023 art. 13 c. 5-ter del vincolo triennale di permanenza sulla sede di prova per i neo-immessi in ruolo. Si tratta di una regola strutturale del sistema che impedisce ai docenti neoassunti di partecipare alla mobilità (territoriale e professionale) per i primi tre anni scolastici successivi all'immissione in ruolo. Il vincolo, introdotto come misura di stabilizzazione del sistema e attuazione degli obiettivi PNRR di continuità didattica ha generato un ampio contenzioso amministrativo e giurisdizionale, e resta uno dei temi più contestati dalle organizzazioni sindacali.

Il secondo snodo è la distinzione operativa tra mobilità definitiva e mobilità annuale. Il vincolo triennale opera in via generale per entrambe, ma il CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) contempla un sistema di deroghe (art. 1 c. 17) che consente al docente vincolato di partecipare in presenza di specifiche situazioni familiari o personali (assistenza a familiari con disabilità grave, figli minori, ricongiungimento al coniuge o al genitore over 65). È in questo sistema di deroghe che si concentrano le novità del CCNI 2025/2028.

La Nota MIM 18007/2026 fissa un calendario operativo particolarmente serrato e differenziato tra le due grandi categorie di personale. È scelta organizzativa consolidata negli ultimi anni: prima docenti (con finestra più breve, coincidente con la fase di pianificazione dell'organico), poi ATA (con avvio successivo alla chiusura del bando docenti).

Va segnalato che, come rilevano le organizzazioni sindacali, la finestra per la presentazione delle domande da parte del personale docente è particolarmente stretta: meno di due settimane (10-23 luglio) per acquisire tutta la documentazione probatoria, verificare la sussistenza dei requisiti per le deroghe, compilare correttamente l'istanza su Istanze OnLine, gestire eventuali questioni operative. È intervallo tecnicamente adeguato ma sostanzialmente breve per una procedura che  è particolarmente insidiosa sotto il profilo formale e che ammette pochi margini di errore. È dunque particolarmente importante che il personale docente vincolato interessato all'istanza si attivi rapidamente.

Il cuore innovativo del CCNI 2025/2028 riguarda il sistema delle deroghe al vincolo triennale di permanenza, contenuto nell'art. 1 c. 17 del contratto. Due sono le modifiche di maggior rilievo, di segno opposto tra loro.

La prima novità riguarda la deroga per la cura della prole. Fino al precedente CCNI, la deroga al vincolo triennale interprovinciale spettava ai docenti con figli di età inferiore ai 16 anni. Il CCNI 2025/2028 riduce questa soglia a 14 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2026) escludendo così dalla deroga una platea significativa di docenti con figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

Va sottolineato un aspetto tecnicamente rilevante: la riduzione della soglia non è frutto della trattativa sindacale le organizzazioni sindacali avevano anzi richiesto l'estensione della deroga fino ai 18 anni. È stata invece imposta dai rilievi degli organi di controllo (MEF e Dipartimento della Funzione Pubblica) in fase di validazione del CCNI, quale condizione essenziale per il rilascio dei visti amministrativi. Come segnalato dalla FLC CGIL, senza tale modifica il CCNI "non avrebbe superato l'iter di autorizzazione". È un dato che merita attenzione: mostra come la contrattazione integrativa nazionale nel pubblico impiego scolastico sia soggetta a significativi vincoli esterni di natura amministrativa e finanziaria, che ne riducono progressivamente lo spazio negoziale. Un tema di dibattito più ampio sulla reale portata dell'autonomia contrattuale nella disciplina della mobilità del personale.

La seconda novità riguarda invece il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne. La deroga era stata inizialmente eliminata dai rilievi degli organi di controllo, che avevano ritenuto la disposizione originaria dell'ipotesi non conforme al quadro normativo. È stata poi recuperata per intervento legislativo in sede di conversione del D.L. 4 marzo 2026, n. 19 ("Decreto PNRR") ad opera della L. 30 aprile 2026, n. 36. È intervento che merita di essere sottolineato perché segnala un dialogo istituzionale efficace: di fronte al blocco tecnico degli organi di controllo, il legislatore ha ritenuto di intervenire con norma primaria per ripristinare una tutela ritenuta essenziale per una platea significativa di docenti vincolati con genitori anziani da assistere.

La disposizione consente al docente vincolato con genitore che compia i 65 anni entro il 31 dicembre 2026 di presentare istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale, scavalcando il blocco triennale. È una tutela di rilevante utilità pratica, soprattutto in considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e della necessità di garantire l'assistenza informale ai genitori anziani nell'attuale sistema di welfare. Va segnalato  che la deroga era stata invece confermata come esclusa nella mobilità definitiva (trasferimenti e passaggi di ruolo veri e propri)..

Oltre al sistema delle deroghe, il CCNI disciplina un articolato sistema di punteggi che valorizza le diverse situazioni familiari e che determina la posizione del docente nella graduatoria dei richiedenti. È elemento decisivo per l'esito effettivo della domanda: a parità di deroghe attivate, prevale chi ha il punteggio più elevato.

Due clausole tecniche importanti meritano di essere sottolineate. La prima: nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, NON spetta alcun punteggio. Si tratta di un aspetto spesso trascurato: la soglia dei 65 anni non è solo requisito per l'attivazione della deroga al vincolo triennale, ma anche requisito autonomo per il riconoscimento del punteggio di ricongiungimento. Il docente non vincolato che intenda ricongiungersi a genitore under 65 può comunque presentare istanza, ma non guadagna i 6 punti specifici.

La seconda clausola riguarda la precedenza assoluta interprovinciale per i figli tra 6 e 14 anni: si tratta di una tutela specifica che opera nella mobilità interprovinciale (non solo provinciale) e che consente al docente vincolato con figlio di età compresa tra 6 e 14 anni di ottenere doppio vantaggio: attivazione della deroga al vincolo triennale + precedenza nella graduatoria. Per le adozioni e gli affidi, i 14 anni decorrono dall'ingresso del minore in famiglia comunque non oltre il compimento del 18° anno di età.

Un aspetto operativo di cruciale rilevanza  riguarda le modalità formali di compilazione dell'istanza su Istanze OnLine. Il sistema delle assegnazioni provvisorie è caratterizzato da regole formali particolarmente rigide, la cui violazione comporta nullità della domanda per mancata attivazione dei requisiti previsti dalla deroga. Vale la pena richiamare il quadro operativo essenziale.

Autocertificazione dei requisiti familiari. Il docente che invoca una deroga (età del genitore, età del figlio, condizione di disabilità del familiare, ecc.) deve autocertificare puntualmente il requisito secondo i modelli MIM o secondo i fac-simile predisposti dalle organizzazioni sindacali. L'autocertificazione — ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 — deve contenere tutti gli elementi identificativi del familiare e del rapporto di parentela, ed è soggetta al regime penale delle dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 445/2000. Non è ammessa autocertificazione generica o incompleta.

Ordine tassativo delle preferenze il caso del comune di ricongiungimento. Come segnalato con particolare enfasi nella nota operativa e nei vademecum sindacali, il docente che invoca la deroga per il ricongiungimento (genitore over 65 o coniuge) deve TASSATIVAMENTE inserire la preferenza sintetica del comune di ricongiungimento PRIMA di indicare istituzioni scolastiche o distretti appartenenti ad altri comuni. Se il docente inserisce le singole scuole del comune di residenza del familiare (anche tutte quelle presenti) senza aver prima indicato il codice generale del comune, e passa poi a richiedere sedi in altri comuni, l'istanza interprovinciale è considerata NULLA per mancata attivazione dei requisiti previsti dalla deroga. Si tratta di un vizio procedurale radicale che pregiudica l'intera domanda e non è sanabile in via successiva. È il profilo di maggior insidia del sistema.

Coerenza tra deroga invocata e sede richiesta. Un ulteriore profilo delicato riguarda la coerenza logica tra la deroga invocata e la sede richiesta. Il docente che invoca la deroga per il ricongiungimento a genitore over 65 residente in un certo comune deve richiedere sedi coerenti con tale comune (o distretti/comuni ragionevolmente vicini). Richieste di sedi geograficamente distanti dal luogo di residenza del familiare rischiano di essere valutate come non funzionali alla deroga invocata, con possibili conseguenze in sede di controllo dell'istanza.

Sul piano della consulenza professionale, è particolarmente utile che il docente vincolato interessato all'istanza si avvalga  dell'assistenza tecnica di un sindacato o di un consulente specializzato, per la verifica formale della domanda prima dell'inoltro. Piccole disattenzioni sulla scelta dell'ordine delle preferenze possono infatti pregiudicare l'intera istanza. La messa in mora dell'errore  nel sistema Istanze OnLine  non è possibile a domanda inoltrata.

Una nota sul foro competente. A differenza di quanto avveniva in passato, la giurisprudenza consolidata attribuisce oggi al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario (e non al TAR) la competenza sulle controversie relative alla mobilità del personale del pubblico impiego privatizzato ivi comprese le assegnazioni provvisorie. Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.  è di norma introdotto con il rito del lavoro, con termine di 60 giorni per l'impugnazione a decorrere dalla comunicazione del provvedimento lesivo. È bene ricordare che, prima del ricorso giurisdizionale, è sempre opportuno attivare la fase amministrativa preliminare (istanza di riesame all'USR, eventuale accesso agli atti L. 241/1990) per consolidare la posizione difensiva.

Un profilo di particolare interesse è quello del contenzioso sulla riduzione della soglia dei figli da 16 a 14 anni. I docenti con figli di età compresa tra 14 e 16 anni che nell'a.s. precedente avrebbero avuto diritto alla deroga potrebbero teoricamente contestare l'esclusione. Il profilo di legittimità sostanziale è tuttavia complesso: la riduzione è stata imposta da rilievi degli organi di controllo (rilievi che rispondono a una logica di contenimento della spesa), e non è frutto di scelta discrezionale del CCNI. Le prospettive di successo di eventuali ricorsi individuali sono dunque limitate. Un'azione collettiva coordinata dai sindacati — con un profilo di questione costituzionale sull'incidenza dei rilievi tecnici sulla contrattazione integrativa — potrebbe avere maggiore incisività, ma si tratta di una strada percorribile solo sul medio periodo.

Il CCNI 2025/2028 sulle assegnazioni provvisorie è un atto che porta con sé il segno delle tensioni istituzionali del comparto. Le due principali novità, riduzione della soglia dei figli a 14 anni, recupero della deroga per genitori over 65, non sono frutto di una linea negoziale coerente, ma di un compromesso complesso tra: rilievi degli organi di controllo (che hanno imposto la riduzione della soglia dei figli); pressione sindacale (che ha ottenuto il ripristino della deroga per i genitori); intervento legislativo (che ha reintrodotto con norma primaria una tutela ritenuta essenziale). L'assetto finale non soddisfa pienamente nessuna delle parti in campo (UIL Scuola non ha firmato; FLC CGIL ha espresso posizione critica pur firmando), ma consente il funzionamento del sistema in tempi coerenti con l'inizio dell'anno scolastico.

Vale la pena segnalare due profili di riflessione più ampia. Il primo è quello dell'erosione dello spazio della contrattazione integrativa nel pubblico impiego scolastico. La disciplina della mobilità annuale  tradizionalmente rimessa alla contrattazione tra ARAN/MIM e organizzazioni sindacali  è oggi progressivamente subordinata a vincoli esterni di natura amministrativa e finanziaria (rilievi MEF, Dipartimento Funzione Pubblica) che ne riducono l'autonomia negoziale. È fenomeno che merita attenzione critica: se la contrattazione integrativa non ha spazio effettivo di negoziazione, la sua funzione di mediazione tra le parti si svuota. È tema che le organizzazioni sindacali hanno posto al centro del confronto sulla parte normativa del CCNL 2025-2027.

Il secondo profilo è quello del peso politico e simbolico del vincolo triennale sulla vita professionale dei docenti neoassunti. Introdotto come misura di stabilizzazione del sistema e di continuità didattica, il vincolo  dopo cinque anni di applicazione, mostra costi umani e organizzativi significativi: docenti separati dai figli piccoli e dai genitori anziani per anni, con effetti evidenti sulla motivazione professionale e sulla qualità della didattica. Il sistema delle deroghe che il CCNI 2025/2028 ha in parte ampliato e in parte ristretto è risposta parziale e complessa a un problema strutturale che merita un ripensamento più profondo.

Resta sullo sfondo un'osservazione di sistema. La mobilità del personale scolastico  è in realtà materia di rilievo costituzionale, che tocca il diritto alla vita familiare (art. 29 Cost.), il diritto allo studio dei figli (art. 34 Cost.), la tutela della genitorialità (art. 31 Cost.), la tutela degli anziani. Il bilanciamento tra queste esigenze e le necessità di stabilità organizzativa del sistema scolastico è delicato, e non può essere esclusivamente rimesso a rilievi tecnico-amministrativi degli organi di controllo. La prospettiva più matura sarebbe quella di riportare la disciplina delle deroghe al vincolo triennale  a un confronto sistemico che coinvolga il Parlamento, il MIM, le parti sociali e  la giurisprudenza costituzionale. Il CCNI 2025/2028 è risposta di emergenza a un problema che merita, nel medio periodo, una risposta strutturale.

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