Nel dibattito scolastico il tema della riduzione dell’orario per gli alunni con disabilità emerge periodicamente, spesso generando situazioni complesse e conflittuali che coinvolgono aspetti educativi, organizzativi e sanitari. È fondamentale, tuttavia, affrontare la questione partendo da un presupposto chiaro: il diritto allo studio degli alunni e alunne con disabilità è pieno e non comprimibile, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

In questa traiettoria si muove sia la normativa (art. 12 Legge quadro 104/1992; Convenzione ONU, Art. 24 sul diritto all’educazione inclusiva e successiva Legge 18/2009) sia la giurisprudenza (Corte Costituzionale – Sent. n. 80/2010; Sent. n. 275/2016) per cui l’alunno con disabilità ha diritto alla frequenza per l’intero orario scolastico, come tutti gli altri studenti. Nel caso si dovessero presentare “casi eccezionali e debitamente motivati” di riduzione è bene tenere presente che la riduzione è ammissibile solo quando:

  • vi sono motivate esigenze sanitarie o psicologiche documentate;
  • la permanenza a scuola per l’intero orario risulta pregiudizievole per il benessere dell’alunno;
  • la richiesta è supportata da certificazione medica specialistica (Neuropsichiatra infantile, Medico specialista della struttura pubblica che segue il minore - ASL / Azienda sanitaria - Struttura ospedaliera pubblica o accreditata).

Non può essere disposta per carenza di personale, per difficoltà organizzative, come soluzione a comportamenti problematici o per “comodità” familiare.

La riduzione si configurerebbe come illegittima se:

  • imposta unilateralmente dalla scuola;
  • non formalizzata nel PEI;
  • non motivata clinicamente;
  • utilizzata per gestire comportamenti complessi;
  • proposta per mancanza di docente di sostegno o altre figure di riferimento.

In questi casi potrebbe configurarsi una violazione del diritto allo studio.

Appare utile e funzionale sottolineare che la sezione 9 (e la Sezione 11 per l'anno successivo) del PEI prevede dispecificare l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), infatti, contempla un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze del’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’eventuale assistenza igienica di base. Nello stesso prospetto in base all’art. 13 c. 2 del D.I. 182/2020 modificato dal D.I. 153/2023 sono altresì indicate le seguenti specifiche:

  • se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
  • la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali; ecc….

La richiesta di riduzione dell’orario può partire dalla famiglia la quale deve avanzare specifica istanza al Dirigente scolastico con allegata documentazione sanitaria aggiornata, ma anche dalla  scuola su proposta del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) a condizione che sia acquisito per iscritto il consenso pieno della famiglia e una precisa ed aggiornata motivazione clinica.

GLO e formalizzazione nel PEI

Il Gruppo di lavoro Operativo (GLO) rappresenta il luogo istituzionale in cui si realizza il confronto tra scuola, famiglia e specialisti. Ogni eventuale decisione relativa alla riduzione oraria deve essere:

  • condivisa;
  • motivata;
  • coerente con il progetto educativo complessivo;
  • periodicamente verificata.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), di competenza del GLO,  non è un documento formale, ma uno strumento dinamico che garantisce la personalizzazione senza compromettere il principio di inclusione. Inoltre il D.lgs. 13/04/2017 n. 66 e ss. mm. e ii, il D.I. 29/12/2020 n.182 modificato dal D.I. 153/2023 stabiliscono che il PEI è il documento ufficiale che disciplina l’organizzazione del percorso scolastico.

Pertanto, se si prevede una riduzione oraria, nel PEI devono essere indicati:

  • motivazione dettagliata;
  • documentazione sanitaria di riferimento;
  • durata della riduzione (temporanea o annuale);
  • modalità organizzative;
  • eventuale piano di reintegro graduale;
  • firma di tutti i componenti del GLO.

L’adozione di una dimensione oraria ridotta, quando realmente necessaria, può rappresentare una misura di tutela. Tuttavia deve restare un intervento circoscritto, motivato e finalizzato al progressivo reinserimento nella frequenza piena.

Ridurre l’orario non equivale automaticamente a tutelare l’alunno. L’inclusione autentica ed efficace si realizza attraverso:

  • adeguamenti metodologici e didattici;
  • flessibilità organizzativa;
  • collaborazione con i servizi territoriali;
  • attenzione al benessere psico-fisico dello studente.

In sostanza la scuola inclusiva non riduce la presenza, ma amplia le opportunità.

L’obiettivo rimane quello indicato dalla normativa: garantire a ogni alunno con disabilità il massimo livello possibile di partecipazione, apprendimento e sviluppo personale nelle dimensioni dell’autonomia, dell’orientamento, della relazione, dell’interazione, della socializzazione, della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento (Sezioni 4 e 5 del Modello PEI 2203 e Linee guida sezione 4) .

Solo attraverso un lavoro condiviso tra scuola, famiglia e servizi è possibile coniugare diritto, inclusione e benessere. 

Di Luca Mattiocco, continua su Amministrare la scuola n. 4

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