La circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 1397 del 19 marzo 2026 interviene in un passaggio delicato della riforma degli istituti tecnici, fornendo indicazioni operative per l’attuazione del decreto ministeriale n. 29 del 2026. Il documento si colloca nel solco dell’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 e del successivo decreto-legge n. 45 del 2025, delineando un percorso di revisione che si presenta formalmente come evolutivo e non di rottura rispetto all’assetto ordinamentale previgente.

Il dato più significativo che emerge dalla circolare è la scelta ministeriale di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiamata espressamente come principio cardine del sistema, ma al contempo di incanalarne l’esercizio entro coordinate fortemente orientate. La riforma non modifica la struttura degli indirizzi, ma interviene sulla progettazione curricolare e sull’organizzazione didattica, demandando alle scuole una funzione attiva di riprogettazione dei percorsi in coerenza con il nuovo PECUP. Si tratta di una autonomia, tuttavia, che non può essere intesa come pienamente discrezionale, poiché viene esercitata all’interno di un quadro di vincoli funzionali alla stabilità del sistema.

È proprio sul terreno della gestione degli organici che la circolare rivela la propria ratio più profonda. Il Ministero esplicita con chiarezza che le scelte curricolari, in particolare l’utilizzo della quota di autonomia nel primo biennio, devono essere orientate in modo da evitare il determinarsi di situazioni di soprannumero a livello di istituzione scolastica e di esubero a livello territoriale . In tal senso, l’autonomia didattica viene subordinata, in via sostanziale, alla tutela degli equilibri occupazionali e alla continuità delle risorse professionali già presenti nell’organico dell’autonomia.

Questa impostazione si traduce in indicazioni operative che, pur non qualificandosi formalmente come vincolanti, assumono una evidente portata conformativa. L’indirizzo delle 66 ore di autonomia nel biennio verso specifiche discipline, la promozione della didattica interdisciplinare e della co-docenza nelle scienze sperimentali, nonché la possibilità di redistribuzione delle discipline tra primo e secondo anno, delineano un modello organizzativo che tende a coniugare innovazione didattica e conservazione degli assetti esistenti.

Particolarmente rilevante, anche sotto il profilo contenzioso, è il principio di continuità nell’assegnazione delle discipline alle classi di concorso. La circolare prevede infatti che, nei casi in cui una disciplina possa essere attribuita a più classi di concorso nel nuovo ordinamento, l’insegnamento sia assegnato prioritariamente a quelle già presenti nel precedente assetto . Si tratta di un criterio che richiama implicitamente i principi di affidamento e di tutela della professionalità acquisita, e che potrebbe assumere rilievo in eventuali controversie relative alla distribuzione delle cattedre.

Sul piano amministrativo, la nota evidenzia la necessità di una gestione particolarmente attenta della fase transitoria. La previsione di una elaborazione manuale degli organici delle classi prime per l’anno scolastico 2026/2027, unitamente all’impegno degli Uffici scolastici regionali a garantire tempi congrui e supporto alle istituzioni scolastiche, conferma la complessità del passaggio e la necessità di un coordinamento stretto tra livello centrale e periferico .

Non meno significativo è il riferimento finale alla possibilità di ulteriori interventi normativi, con l’annuncio di un adeguamento dell’allegato 2-ter dell’articolo 26-bis. Tale previsione segnala come il processo di riforma sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori aggiustamenti, con conseguenti margini di incertezza interpretativa e applicativa.

La circolare del 19 marzo 2026 offre una chiave di lettura chiara della strategia ministeriale: governare la transizione verso il nuovo ordinamento degli istituti tecnici attraverso un bilanciamento tra autonomia scolastica e vincoli sistemici. L’autonomia viene valorizzata come leva di innovazione, ma al contempo circoscritta da esigenze di stabilità organizzativa e di tutela degli organici. Ne deriva un modello di regolazione che, pur formalmente rispettoso del principio di autonomia, si caratterizza per un’elevata capacità di indirizzo amministrativo, destinata inevitabilmente a riflettersi anche sul piano del contenzioso e della giurisprudenza futura.

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