Nota alla circolare MIM 13 marzo 2026, prot. n. 6314

La nota ministeriale del 13 marzo 2026, prot. n. 6314 , rappresenta il documento di raccordo tra il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 10 marzo 2026 e le Ordinanze ministeriali attuative in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2026/2027.

Si tratta di un intervento di sistema che, pur collocandosi nel solco della disciplina già nota, introduce elementi di significativa rilevanza sia sul piano organizzativo sia su quello contenzioso, con particolare riguardo ai vincoli di permanenza, alle deroghe e al sistema delle precedenze.

1. Tempistiche e struttura della procedura: un sistema sempre più rigidamente calendarizzato

La nota individua con precisione il calendario delle operazioni, confermando una scansione differenziata per categorie di personale.

Per il personale docente, la finestra di presentazione delle domande è fissata dal 16 marzo al 2 aprile 2026, con pubblicazione degli esiti il 29 maggio 2026 .

Analoga articolazione è prevista per il personale educativo e ATA, con slittamenti temporali coerenti con la complessità delle rispettive procedure.

Il dato rilevante non è tanto la calendarizzazione in sé, quanto il rafforzamento del carattere perentorio dei termini, espressamente richiamato dalla nota: una volta inserite le domande al SIDI, non sono più consentite modifiche fino alla pubblicazione dei movimenti. Questo elemento assume particolare rilievo in chiave contenziosa, riducendo gli spazi di intervento correttivo ex post.

2. Il rafforzamento dei vincoli di permanenza: continuità didattica vs libertà di mobilità

Il profilo centrale della disciplina è rappresentato dai vincoli di permanenza, ulteriormente consolidati.

La nota richiama e coordina tre diversi livelli di vincolo:

  • vincolo triennale per i docenti che ottengono una sede a seguito di scelta puntuale;

  • vincolo triennale per i neoassunti, legato al percorso di formazione e prova;

  • vincolo per i docenti assunti da procedure PNRR, che possono presentare domanda solo dopo tre anni di servizio effettivo .

La ratio dichiarata è la tutela della continuità didattica, ma l’effetto sistemico è una significativa compressione della mobilità.

Particolarmente rilevante è l’ampia elencazione degli anni computabili ai fini del triennio (inclusi utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e periodi a tempo determinato), che contribuisce a rendere il vincolo più “flessibile” sul piano tecnico, ma non meno incisivo nella sostanza.

3. Le deroghe: ampliamento selettivo e riduzione di alcune tutele

Sul versante opposto, la disciplina delle deroghe evidenzia un doppio movimento:

  • ampliamento: viene introdotta la deroga per i docenti genitori di figli minori di 14 anni;

  • riduzione: viene eliminata la deroga per l’assistenza a genitori ultrasessantacinquenni .

Si tratta di una scelta che riflette un riequilibrio delle priorità legislative, orientato verso la tutela della genitorialità piuttosto che dell’assistenza familiare “orizzontale”.

Resta centrale il ruolo della legge 104/1992, ma con una significativa innovazione: la soppressione della figura del referente unico dell’assistenza, con conseguente ampliamento dei soggetti legittimati a beneficiare delle precedenze.

4. Sistema delle precedenze: verso un modello più inclusivo

La nota recepisce le modifiche normative intervenute, ridisegnando il sistema delle precedenze.

In particolare:

  • viene esteso a dieci anni il diritto di precedenza per il rientro nella sede di precedente titolarità;

  • viene riconosciuta la precedenza a una platea più ampia di soggetti che assistono persone con disabilità grave;

  • viene eliminato il vincolo del referente unico .

Il sistema appare dunque più inclusivo, ma anche più complesso, con un inevitabile aumento del rischio di contenzioso in fase di applicazione, soprattutto in relazione alla prova dei requisiti e alla corretta graduazione delle priorità.

5. Mobilità e sostegno: il nodo del vincolo quinquennale

Particolarmente rilevante è la disciplina relativa ai docenti su posto di sostegno.

Viene confermato il vincolo quinquennale, che limita la possibilità di mobilità verso posti comuni fino al suo completamento.

Tuttavia, la nota chiarisce che:

  • è possibile partecipare alla mobilità tra diversi gradi di sostegno;

  • il quinquennio si applica anche in caso di trasferimento su sostegno .

La rigidità del sistema, se da un lato garantisce stabilità agli alunni con disabilità, dall’altro continua a rappresentare una delle principali fonti di contenzioso, soprattutto in presenza di situazioni personali sopravvenute.

6. ATA e nuova area dei Funzionari: impatto del CCNL 2024

Per il personale ATA, la novità più significativa è l’introduzione della nuova area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione, in sostituzione della figura del DSGA.

La mobilità viene ridefinita alla luce di questo nuovo assetto:

  • gli ex DSGA mantengono una posizione di preferenza;

  • i nuovi funzionari possono essere destinatari di incarichi, ma senza diritto soggettivo al conferimento .

Questa distinzione introduce una differenziazione sostanziale tra personale “storico” e personale di nuova immissione, con possibili ricadute sul piano della legittimità costituzionale e contrattuale.

7. Profili critici e prospettive contenziose

La nota, pur formalmente ricognitiva, presenta diversi profili suscettibili di contenzioso:

  • la rigidità dei vincoli di permanenza;

  • la selettività delle deroghe;

  • la complessità del sistema delle precedenze;

  • le nuove gerarchie interne al personale ATA.

In particolare, il rafforzamento dei vincoli, se non accompagnato da adeguati meccanismi di flessibilità, rischia di entrare in tensione con i principi costituzionali di buon andamento e tutela della persona.

8. Considerazioni conclusive

La mobilità 2026/2027 segna un ulteriore passo verso un modello fortemente regolato e vincolato, in cui la stabilità del sistema scolastico prevale sulla libertà individuale del personale.

La sfida, per il prossimo futuro, sarà quella di trovare un equilibrio tra:

  • esigenze organizzative dell’amministrazione;

  • diritti individuali dei lavoratori;

  • tutela degli studenti.

In questo contesto, il ruolo dell’interprete – e, inevitabilmente, del giudice – sarà decisivo per ricondurre a sistema le inevitabili tensioni applicative.

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