Questo Istituto risulta essere terzo pignorato per due propri dipendenti a T.I. che devono cedere il quinto dello stipendio o altri spettanti emolumenti ai rispettivi creditori (per uno trattasi di privato e per l’altro di INPS, quest’ultimo peraltro ci ha già comunicato il proprio IBAN).
Tuttavia il problema ha due aspetti da prendere in considerazione:
- per lo stipendio la competenza è propria del MEF territoriale;
- per altri emolumenti, quali ad esempio il FIS, la competenza è di questo Istituto tramite il percorso a SIDI, Applicazione MEF, Servizi Federazione NoiPA.
Nello specifico questo Istituto deve versare un quinto del FIS ricevuto dai due dipendenti ai rispettivi creditori, ma trattandosi di fondi che sono gestiti da remoto e letteralmente a terminale, non si comprende come fare per versare quanto dovuto.
A chi rivolgersi e come fare per versare quanto dovuto, atteso che il MEF territoriale per vie brevi ha detto di non essere competente per l’erogazione del FIS e meno che mai per la sua modalità di erogazione?
Ad oggi questa domanda risulta senza risposta e quando ne abbiamo una, sempre ci viene indicato il MEF territoriale che, si ripete, ci ha detto giustamente di non avere né competenza, né modo tecnico di provvedere.
Inoltre trattandosi appunto di lordo dipendente, va bene scorporare direttamente il quinto e assegnarlo ai creditori?
Vi ringrazio e attendo Vs. indicazioni, nella considerazione che pur trattandosi di piccole somme nell’ordine di poche centinaia di euro lordo dipendente, tuttavia corre l’obbligo a questo Istituto di provvedere.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra si forniscono opportuni chiarimenti delineando gli obblighi e le corrette procedure che l'Istituto scolastico, in qualità di terzo pignorato, è tenuto a seguire.
In ordine al ruolo e obblighi dell'Istituto come Terzo Pignorato si premette che quando un datore di lavoro riceve un atto di pignoramento presso terzi notificato ai sensi dell'art. 543 del Codice di Procedura Civile, assume per legge la qualifica di "terzo pignorato" . Da quel momento, sorgono in capo all'Istituto precisi obblighi legali.
In particolare dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, l'Istituto scolastico è costituito ex lege custode delle somme dovute al dipendente-debitore, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato secondo le disposizioni di legge. Tale obbligo si sostanzia principalmente in un divieto di disposizione: l'Istituto non può più versare al dipendente la quota di retribuzione pignorata, ma deve accantonarla e tenerla a disposizione del creditore procedente. La violazione di questi obblighi, anche se in buona fede, non libera l'Istituto e può esporlo a responsabilità.
Inoltre, l'Istituto è tenuto a rendere una dichiarazione al creditore procedente ex art. 547 c.p.c. specificando "di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna". In questa sede, l'Istituto scolastico deve indicare l'ammontare della retribuzione dovuta al dipendente, incluse tutte le sue componenti, e la presenza di eventuali altri pignoramenti o sequestri .
Si chiarisce che il versamento delle somme accantonate ai creditori può avvenire solo in esecuzione di un provvedimento del giudice nelle due seguenti modalità:.
- Procedura Ordinaria: Nel pignoramento ordinario, il giudice dell'esecuzione emette un'"ordinanza di assegnazione" (art. 553 c.p.c.) con cui ordina formalmente al terzo pignorato (l'Istituto) di pagare direttamente al creditore le somme dovute.
- Procedura Speciale per la Riscossione Coattiva (D.P.R. 602/1973): Se il creditore è l'Agente della Riscossione (che agisce, ad esempio, per conto dell'INPS per il recupero di contributi), la procedura può essere semplificata. L'atto di pignoramento stesso può contenere l'ordine diretto al terzo di pagare le somme al concessionario entro un termine stabilito (solitamente 60 giorni), senza la necessità di un'udienza o di un'ulteriore ordinanza del giudice. È fondamentale verificare la tipologia dell'atto ricevuto per il credito INPS.
Riguardo l'oggetto del pignoramento si chiarisce che esso può riguardare sia lo stipendio sia il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FIS).
Il pignoramento dei crediti da lavoro dipendente si estende a tutte le somme dovute in ragione del rapporto di lavoro, non solo allo stipendio base. La giurisprudenza e la normativa sono chiare nell'includere "stipendio, TFR o altre somme che derivano dall’attività lavorativa dipendente". Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FIS) rientra pienamente in questa categoria, in quanto costituisce una componente accessoria della retribuzione, e come tale è pignorabile.
Per quanto riguarda la distinzione di competenze tra l'Istituto scolastico e il MEF si chiarisce che:
- L'Istituto scolastico è il datore di lavoro e, di conseguenza, il debitore principale del dipendente per tutte le componenti retributive che il dipendente stesso ha diritto a percepire.
- Il MEF (e di conseguenza la piattaforma NoiPA) agisce come un ordinatore di pagamento per la parte fissa dello stipendio, ma non è il titolare del rapporto di debito per le competenze accessorie come il FIS, la cui gestione e liquidazione sono di competenza dell'Istituto stesso.
Pertanto, la posizione del MEF territoriale che declina la propria competenza sul FIS è giuridicamente corretta. L'obbligo di effettuare la trattenuta sulla quota di FIS e di versarla al creditore ricade direttamente sull'Istituto.
Le difficoltà tecniche relative alle modalità di erogazione tramite il sistema SIDI costituiscono una problematica amministrativa interna che l'Istituto è tenuto a risolvere per adempiere a un obbligo di legge derivante da un provvedimento giudiziario (l'ordinanza di assegnazione) o da un atto esecutivo (l'ordine di pagamento diretto dell'Agente della Riscossione) .
Pertanto l'Istituto, in quanto debitore e custode, deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla legge e ai provvedimenti esecutivi, eventualmente interfacciandosi con i gestori della piattaforma per individuare la soluzione tecnica, per corrispondere ad un obbligo di legge.
Infine, riguardo il calcolo della Quota Pignorabile, Lordo stato o Netto, la questione se il calcolo del quinto debba essere effettuato sull'importo lordo o netto è risolta in modo univoco dalla normativa e dalla giurisprudenza. La quota pignorabile deve essere calcolata sull'importo netto della retribuzione.
Diverse fonti lo confermano. Il Tribunale di Firenze ha specificato che il pignoramento avviene sull'"importo netto della retribuzione". Altre norme di settore, come il D.P.R. n. 180 del 1950 (applicabile anche al lavoro privato), stabiliscono che il calcolo va effettuato "al netto delle ritenute".
Per "importo netto" si intende la somma che spetterebbe al dipendente dopo aver dedotto le ritenute obbligatorie per legge, ovvero le ritenute fiscali (IRPEF) e i contributi previdenziali a carico del lavoratore. Pertanto, la procedura corretta è:
- Calcolare l'importo lordo del FIS spettante al dipendente.
- Sottrarre da tale importo le ritenute fiscali e previdenziali applicabili.
- Calcolare la quota pignorabile (es. un quinto) sull'importo netto così ottenuto.
Infine. riguardo i limiti di Pignorabilità per i Diversi Creditori, pare opportuno evidenziare che i limiti di pignorabilità variano a seconda della natura del credito e del creditore.
- Credito di un Privato: Per il dipendente il cui creditore è un soggetto privato, si applica il limite generale di un quinto dello stipendio netto.
- Credito dell'INPS: Per il dipendente il cui creditore è l'INPS, è necessario distinguere:
a) Se l'INPS agisce tramite l'Agente della Riscossione (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione), si applicano i limiti specifici previsti dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 Cit. 11 Cit. 7:
- Un decimo (1/10) per importi fino a 2.500 euro mensili netti.
- Un settimo (1/7) per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro mensili netti.
- Un quinto (1/5) per importi superiori a 5.000 euro mensili netti.
b) Se l'INPS agisce per un credito non tributario/contributivo attraverso una procedura di pignoramento ordinaria, si applica il limite generale di un quinto.
È essenziale esaminare attentamente l'atto di pignoramento ricevuto per determinare quale regime sia applicabile.








