È vero che il decreto interministeriale del 10 marzo 1997, sopprimendo i corsi ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, ha consentito la prosecuzione a esaurimento dei corsi sperimentali quinquennali ivi istituiti a norma dell'art. 278, d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, e riconosciuto l'equipollenza al diploma di maturità magistrale dei titoli di studio conseguiti in esito a detti corsi entro l'anno scolastico 2001-2002, ma questo non significa che l'equipollenza valga indiscriminatamente per qualsiasi titolo conseguito presso un istituto magistrale al termine di un corso di studi sperimentale. Per le sperimentazioni c.d. « Brocca », se non è discutibile che i titoli rilasciati al termine del corso a indirizzo socio — psico — pedagogico siano equipollenti al diploma magistrale, non è così per i titoli rilasciati al termine del corso ad indirizzo linguistico, equipollenti, invece, alla maturità linguistica; questi ultimi non possono corrispondere (anche) al diploma magistrale, quando il piano di studi del relativo corso non contiene le materie fondamentali dell'indirizzo magistrale .
T.A.R. sez. I - Aosta, 27/03/2018, n. 22








