Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all'art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264.

Consiglio di Stato ad. plen. - 09/11/2018, n. 16

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account