Il d.m. n. 347 del 2017, all'art. 2, nel chiarire come non costituiscano titolo idoneo per l'accesso alle graduatorie di seconda fascia le « sperimentazioni Brocca » di liceo linguistico, in quanto il piano di studi non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni comprensive di tirocinio, detta una previsione meramente ricognitiva. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento impugnato, nell'affermare che il diploma di maturità conseguito dalla ricorrente al termine del corso quinquennale ad indirizzo linguistico (progetto Brocca) non sia abilitante all'insegnamento per la scuola primaria, abbia leso una posizione di legittimo affidamento.
T.A.R. sez. I - Aosta, 27/03/2018, n. 22








