Il diritto di accesso è riconosciuto solo con riferimento a documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione anche perché, in caso di accoglimento di richieste di esibizione di documenti non corredate dalla prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, esso si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa. Tuttavia,al fine di evitare l'impossibilità per il privato di accedere alla documentazione amministrativa, è stato precisato che se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e l'Amministrazione non fornisca la prova a sostegno dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante Commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l'accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono. Detta soluzione consente, così, di bilanciare le limitate possibilità di conoscenza dei fatti da parte del privato con i poteri istruttori concessi al giudice amministrativo.
TAR LAZIO n.4062 - Sez. IlI — 23 aprile 2013








