La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere — comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappre­sentatività e responsabilità — di ispezione generalizzata sulla P.A.. Dunque, non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o dell'esercente una potestà pubblica. Occorre piuttosto che, perché il principio di trasparenza operi verso l'esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta ed immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta) e non già in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi collettivi degli associati. È evidente che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche (1).

Consiglio di Stato - Sez. VI — 6 ottobre 2011 n. 5481

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