Il criterio dello stradario per decidere le iscrizioni in una scuola è meramente di natura
burocratica e non è fissato da alcuna norma positiva, trattandosi — a ben vedere — di un
criterio che ha degli indubbi vantaggi pratici soprattutto in una visione burocratico-sindacale
della scuola, in quanto mortifica la libertà di scelta dei genitori sul presupposto di una
sostanziale equipollenza degli istituti scolastici, sicché, anche considerando che l’ordinamento giuridico nazionale è pieno di norme che prevedono l’integrazione degli alunni con handicap, alcune delle quali hanno precisamente lo scopo di consentire, in situazioni particolari, di incrementare il numero delle classi scolastiche per far fronte alle peculiari esigenze che si dovessero porre in tali circostanze, mai un simile criterio potrà trovare applicazione con riferimento ad un alunno con handicap per il quale i genitori abbiano scelto una data istituzione scolastica perché ritenuta più idonea e anche perché più vicina all’abitazione dei parenti deputati ad occuparsi del minore diversamente abile in via prioritaria.
TAR EMILIA ROMAGNA Sez. I .- n.297 del 17 novembre 2015








