TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza 17 febbraio 2026, n. 1133 (RG 326/2026), resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Una decisione che torna a incidere con forza sul nodo più frequente del contenzioso inclusione: la riduzione delle ore di sostegno nel PEI motivata (esplicitamente o surrettiziamente) da ragioni organizzative, da prassi “di cattedra” o da carenze di organico. Il TAR, nel caso concreto, annulla il PEI che assegnava 18 ore su 30 e accerta il diritto alla copertura integrale dell’orario di frequenza, imponendo un termine di 15 giorni per l’esecuzione e nominando sin d’ora commissario ad acta in caso di inerzia. Respinta, invece, la domanda risarcitoria.
1. Il fatto: PEI che “descrive” bisogno intensivo ma assegna solo 18 ore su 30
La controversia nasce dall’impugnazione del Piano Educativo Individualizzato (prot. n. 234 del 9.1.2026) predisposto dall’Istituto Comprensivo “F. Santagata” (Gricignano di Aversa), nella parte in cui prevedeva solo 18 ore di sostegno a fronte di 30 ore settimanali di frequenza. La minore è in condizione di disabilità con bisogno di supporto elevato (nel lessico tradizionale: situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. 104/1992; la sentenza coordina, però, il quadro con la più recente riforma recata dal D.Lgs. 62/2024 in tema di “sostegni” e “sostegno intensivo”).
Il punto decisivo, per come ricostruito dal TAR, è interno allo stesso PEI: l’atto descrive un funzionamento che richiede guida, mediazione, supporto costante e prevedibile (“partecipa se guidata”, “ha bisogno della guida dell’adulto”, “mantiene l’attenzione se guidata e motivata”, “sempre supportata dall’insegnante”…). Proprio questa rappresentazione fattuale, cristallizzata dall’amministrazione scolastica, rende inspiegabile l’assegnazione “a pacchetto” di 18 ore.
2. Il primo principio: quando il PEI si smentisce da solo, la motivazione è illogica e contraddittoria
La sentenza qualifica il vizio in modo netto: motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria. È un passaggio di particolare utilità pratica, perché consente di impostare la censura senza bisogno di “astrarre” troppo su principi generali: basta mostrare che la parte descrittiva (bisogni/barriere/facilitatori) e la parte dispositiva (quantificazione ore) non reggono insieme.
In altri termini: se l’atto dice che l’alunna riesce a svolgere attività e mantenere attenzione solo se guidata e sostenuta, la riduzione delle ore a 18 su 30 appare un salto logico non spiegato. Il TAR, quindi, non si limita a ribadire la centralità del sostegno, ma usa una tecnica motivazionale “chirurgica”: l’atto è contraddittorio in sé, e per questo illegittimo.
3. Il secondo principio: niente “automatismi di cattedra” (e il richiamo al CCNL non giustifica la riduzione)
Nella documentazione difensiva viene richiamata una nota della scuola che giustificherebbe le 18 ore come misura “prevista dal CCNL per rapporti 1/1”. Il TAR smonta l’impostazione: non esiste una base normativa che consenta di determinare le ore di sostegno fuori dal procedimento PEI/GLO, secondo una logica di cattedra o di standard organizzativo.
Qui la decisione intercetta una prassi concreta: la tendenza a “tagliare” l’orario di sostegno per farlo coincidere con una disponibilità ordinaria (spesso 18 ore) e poi far ricadere l’eventuale incremento su passaggi successivi o su assegnazioni “in deroga” attivate tardivamente. Il TAR ribadisce che la quantificazione deve rispondere alle esigenze dell’alunno, non a griglie precostituite. È un punto che si raccorda perfettamente con la ratio delle Linee guida sul modello di PEI allegate al D.I. n. 153/2023, dove si chiarisce che la proposta delle ore deve riferirsi in modo esclusivo ai bisogni dell’alunno titolare del PEI, e che la risorsa non è “nella libera disponibilità” della scuola.
4. Il quadro “alto”: diritto all’istruzione inclusiva e sostegno come prestazione non finanziariamente condizionata
La sentenza inserisce poi il caso in un perimetro costituzionale e sistematico consolidato:
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richiama l’impianto della L. 104/1992, in correlazione con gli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.;
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valorizza la giurisprudenza costituzionale che da tempo qualifica l’integrazione scolastica come asse di tutela dei diritti fondamentali (richiamata, tra le altre, C. Cost. 215/1987 e C. Cost. 52/2000);
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ribadisce la svolta di C. Cost. 80/2010, che consente la deroga ai limiti rigidi dell’organico quando la condizione concreta lo impone, superando l’idea che il sostegno sia comprimibile per tetti numerici astratti;
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richiama C. Cost. 275/2016, nella celebre formula secondo cui sono i diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’inverso;
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inserisce anche un riferimento alla più recente C. Cost. 121/2025, utilizzata per chiarire che l’art. 81 Cost. (copertura finanziaria) vincola il legislatore, non può diventare una “difesa” per negare la prestazione doverosa nel singolo caso.
Il TAR formula una sintesi molto chiara: il sostegno scolastico è un diritto costituzionalmente garantito e, in quanto tale, non può essere negato o ridotto per carenze organizzative o finanziarie, salvo che l’amministrazione riesca a dimostrare, con istruttoria e motivazione rigorose, la correttezza delle proprie scelte nei limiti consentiti dal sistema. Ma la motivazione “non abbiamo ore” o “è la cattedra” è, per definizione, insufficiente.
5. La svolta “operativa”: PEI, GLO e procedure di assegnazione; l’ombra lunga della “deroga ex post”
Il passaggio più incisivo (e “politico-amministrativo”) della sentenza riguarda la gestione dei posti di sostegno in deroga. Il TAR ricostruisce il meccanismo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2017: il dirigente scolastico, sulla base dei PEI, invia all’USR la richiesta complessiva di posti; l’USR assegna le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia e, quando necessario, si ricorre all’adeguamento dell’organico di fatto (posti “in deroga”), in coerenza con i principi di C. Cost. 80/2010.
Nel caso concreto, il TAR evidenzia un dato dirimente: non risulta depositata prova di una tempestiva richiesta di sostegno in deroga a copertura del fabbisogno. Da qui discende non solo l’illegittimità del PEI per contraddittorietà, ma anche un profilo di violazione del corretto procedimento di programmazione e attivazione delle risorse.
La sentenza, inoltre, denuncia una prassi che nella realtà giudiziaria è ormai ricorrente: l’assegnazione del sostegno “pieno” arriva spesso solo dopo l’avvio del giudizio e l’intervento del TAR, come una sorta di deroga attivata ex post, quasi che la decisione del giudice diventasse una fase fisiologica del procedimento amministrativo. Il TAR critica apertamente questa deriva:
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perché ritarda l’inclusione dell’alunno e carica la famiglia di oneri;
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perché produce un costo pubblico aggiuntivo, legato alle spese processuali (e talvolta ai risarcimenti).
È su questo sfondo che il Collegio decide la trasmissione della sentenza a una serie ampia di soggetti istituzionali (MIM, USR, AT, Osservatorio disabilità, Garante regionale) e, soprattutto, alla Procura regionale della Corte dei conti e agli uffici della Ragioneria, affinché valutino le criticità anche sotto il profilo del possibile danno erariale.
6. Il diritto accertato e l’ordine conformativo: 15 giorni e commissario ad acta
Il dispositivo non si limita all’annullamento: il TAR accerta il diritto della minore alla copertura integrale delle ore di frequenza e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., impone all’amministrazione un obbligo di esecuzione entro 15 giorni dalla comunicazione/notifica. In caso di inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del MIM (con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI), che provvederà nei successivi trenta giorni.
Questo “pacchetto” decisorio è indicativo della direzione ormai prevalente in molte sedi: nei ricorsi su PEI e sostegno il TAR tende a rendere la tutela immediatamente effettiva, con misure idonee a superare l’inerzia amministrativa e a ridurre il rischio che l’anno scolastico scorra inutilmente.
7. Risarcimento del danno: perché viene respinto
Pur accogliendo integralmente sul piano conformativo, la sentenza respinge la domanda risarcitoria, affermando che il pregiudizio non risulta “apprezzabile” alla luce dei parametri elaborati dalla giurisprudenza del medesimo TAR (richiamata TAR Campania, Napoli, sez. IV, 2.12.2019, n. 5668 e successive).
Il dato è importante per le strategie difensive: la tutela principale è l’adeguamento delle ore; il danno richiede spesso un quid pluris di prova (riduzione di frequenza effettiva, regressioni documentate, costi sostenuti dalle famiglie, nesso causale rigoroso), e non è automaticamente conseguente all’illegittimità dell’atto.
8. Indicazioni pratiche per scuole e famiglie: cosa “insegna” davvero questa sentenza
Per le scuole:
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la proposta ore nel PEI deve essere coerente con la descrizione dei bisogni e con la documentazione (profilo/diagnosi/certificazione);
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non è difendibile la logica “18 ore perché così si fa” o “perché è la cattedra”;
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se il fabbisogno è alto, diventa essenziale tracciare la richiesta di posti in deroga (protocolli, invii, riscontri) e poterla esibire in giudizio.
Per le famiglie:
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il punto di attacco spesso è già dentro il PEI: la contraddizione tra bisogni e ore;
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in giudizio è decisivo chiedere produzione della documentazione su richiesta di deroga e programmazione dell’organico;
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sul risarcimento conviene valutare, fin dall’inizio, la disponibilità di prove specifiche del pregiudizio.










