Il superamento dell'esame o la successiva valutazione positiva espressa in sede di scrutinio assorbe il giudizio negativo (di non ammissione a classe successiva) precedentemente formulato dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato, con la conseguenza che il ricorso già rivolto contro il giudizio negativo di scrutinio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse .
T.A.R. Toscana - Sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4341








