Il superamento dell'esame o la successiva valutazione positiva espres­sa in sede di scrutinio assorbe il giudizio negativo (di non ammissione a classe successiva) precedentemente formulato dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato, con la conseguenza che il ricorso già rivolto contro il giudizio ne­gativo di scrutinio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di in­teresse .

T.A.R. Toscana - Sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4341

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