In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore l'obbligo del datore di verificare la possibilità di assegnargli altre mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le sue condizioni di salute trova un limite nell`inviolabilità in peius ex art. 2103 c.c. delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro; deve, pertanto, escludersi che le misure organizzative possano incidere negativamente sulle mansioni e sulle altre condizioni di lavoro degli altri lavoratori (ad esempio, ambiente e luogo di lavoro, orario e tempi di lavoro).
La Corte di Cassazione ha richiamato, in primo luogo, la giurisprudenza comunitaria (CGUE, 4 luglio 2013), che ha definito gli "accomodamenti ragionevoli" posti a carico del datore di lavoro al fine di adempiere all'obbligo di repêchage in caso di sopravvenuta invalidità permanente come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani».
A livello nazionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che il licenziamento per impossibilità della prestazione lavorativa conseguente a sopravvenuta invalidità permanente può essere escluso qualora vi sia la possibilità di adibire il lavoratore ad altre attività riconducibili alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché detta attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (S.S. U.U. n. 7755 del 1998).In sostanza, quindi, un'interpretazione dell'art. 3, comma 3 bis, L. 216/2003 costituzionalmente orientata, alla luce della giurisprudenza citata, consente di affermare che il diritto del lavoratore disabile all'adozione di accorgimenti che consentano l'espletamento della prestazione lavorativa trova un limite nell'organizzazione interna dell'impresa e, in particolare, nel mantenimento degli equilibri finanziari dell'impresa stessa nonché nel diritto degli altri lavoratori alla conservazione delle mansioni assegnate e, in ogni caso, di mansioni che ne valorizzino l'esperienza e la professionalità acquisita (cfr., fra le tante, Cass. 34132 del 2019).
Il giudice di merito può quindi ritenere legittimo il licenziamento non solo a fronte della concreta inesistenza di accorgimenti pratici idonei a rendere utilizzabili le prestazioni dell'inabile ma altresì qualora sia accertata l'assoluta impossibilità di affidare allo stesso mansioni equivalenti e mansioni inferiori, tenuto conto del limite costituito dall'inviolabilità in peius (art. 2103 c.c.) delle prestazioni lavorative degli altri prestatori di lavoro: deve pertanto escludersi che i suddetti accorgimenti pratici possano incidere negativamente sulle mansioni e sulle altre condizioni di lavoro degli altri lavoratori. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo della società controricorrente di tutela della lavoratrice disabile in considerazione dell'accertata inidoneità della stessa allo svolgimento delle mansioni affidatele e dell'insussistenza di mansioni equivalenti o inferiori da affidarle, ritenendo irrilevante l'ulteriore disamina degli eventuali accorgimenti da programmare al fine di adattare mansioni, già assegnate ad altri, che si presentavano in ogni caso radicalmente incompatibili con la sua infermità.
Corte di Cassazione, Sez. Lav. 23 febbraio 2021 n. 4896








