In tema di impugnativa del licenziamento del lavoratore disabile o portatore di handicap per inidoneità fisica - come in ogni ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo - grava sul datore di lavoro l'obbligo di repêchage, nonché, in applicazione dell'art. 3, co. 3 bis, d. lgs. 216 del 2003, l'ulteriore onere dell'adempimento, in senso positivo, dell'obbligo di accomodamento ragionevole, pure esso inteso come condizione di legittimità del recesso.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha affermato che l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché dovrà comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele, giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio.
Inoltre, la Corte ha affermato che non è sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage, così creando una sovrapposizione con la dimostrazione, comunque richiesta, circa l'impossibilità di adibire il disabile a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute.
Tanto meno spetta al lavoratore individuare quali possono essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro, sovvertendo l'onere probatorio e richiedendo una collaborazione nella individuazione degli accomodamenti possibili non prevista neanche per il repêchage ordinario in mansioni inferiori, oramai esteso dal recesso per sopravvenuta inidoneità fisica alle ipotesi di soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione aziendale.
La Corte ha quindi respinto il ricorso rilevando che, «ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, co. 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, non era sufficiente per la società allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, né tanto meno era sufficiente trincerarsi dietro la mera affermazione che di accomodamenti praticabili non ve ne fossero, lamentando che il lavoratore non ne aveva individuati».
Corte di cassazione, Sez. Lav. sentenza del 9 marzo 2021, n. 6497








