In tema di licenziamento per inidoneità fisica so­pravvenuta del lavoratore, sussiste l'obbligo a carico del datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro a condizione che comportino un onere finan­ziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteri­stiche dell'impresa e che rispettino le condizioni di lavoro degli altri dipendenti.

Con il ricorso in cassazione il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 5 della legge 604/1966 per aver i giudici di merito ritenuto valido il licenziamento nonostante fosse stato accertato che il lavoratore era idoneo a svolgere altre mansioni all'interno dell'organizzazio­ne datoriale.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso ribadendo il principio di diritto (già affermato, tra le altre, da Cass. 27243/2018 e Cass. 6798/2018) secondo cui, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravve­nuta del lavoratore, ai fini della validità del recesso, sussiste l'obbligo della previa verifica, da parte del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti or­ganizzativi nei luoghi di lavoro, purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, D.lgs. 216/2003 (che ha recepito lari. 5 della Direttiva 2000/78/CE).

È stata quindi confermata la sentenza di appello in merito alla non riutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni 0 reparti, perché ciò avrebbe comportato la necessità di una nuova organizzazione del lavoro che, tuttavia, avrebbe rappresentato non solo un'in­debita ingerenza nell'insindacabile valutazione im­prenditoriale, ma anche un aggravamento delle con­dizioni lavorative dei colleghi che sarebbe stati co­stretti ad operare solo sui macchinari più impegnati­vi.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 10 luglio 2019, n. 18556

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