In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l'obbligo a carico del datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro a condizione che comportino un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e che rispettino le condizioni di lavoro degli altri dipendenti.
Con il ricorso in cassazione il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 5 della legge 604/1966 per aver i giudici di merito ritenuto valido il licenziamento nonostante fosse stato accertato che il lavoratore era idoneo a svolgere altre mansioni all'interno dell'organizzazione datoriale.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso ribadendo il principio di diritto (già affermato, tra le altre, da Cass. 27243/2018 e Cass. 6798/2018) secondo cui, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, ai fini della validità del recesso, sussiste l'obbligo della previa verifica, da parte del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, D.lgs. 216/2003 (che ha recepito lari. 5 della Direttiva 2000/78/CE).
È stata quindi confermata la sentenza di appello in merito alla non riutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni 0 reparti, perché ciò avrebbe comportato la necessità di una nuova organizzazione del lavoro che, tuttavia, avrebbe rappresentato non solo un'indebita ingerenza nell'insindacabile valutazione imprenditoriale, ma anche un aggravamento delle condizioni lavorative dei colleghi che sarebbe stati costretti ad operare solo sui macchinari più impegnativi.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 10 luglio 2019, n. 18556








