Il decorso di un periodo di prova determinato nel­la misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione la­vorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ri­tenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata di fatto per eventi non prevedibili al mo­mento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro ed il godimento delle ferie annuali. Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrat­tazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che ac­cadano durante il periodo medesimo

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav. 4 marzo 2015, n. 4347, dopo aver premesso che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità è orientato nel senso di ritenere che il decor­so del periodo di prova non è sospeso da ipotesi di man­cato svolgimento della prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi setti­manali e le festività, mentre deve ritenersi escluso in re­lazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazio­ne del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la so­spensione dell'attività del datore di lavoro ed il godi­mento delle ferie annuali, ha tuttavia precisato che tale principio "trova applicazione solo in quanto non sia di­versamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadono durante il periodo me­desimo" (Cassazione civile, 22 marzo 2012, n. 4573; Cassazione civile, 5 novem­bre 2007 n. 23061; Cassazione civile 13 settembre 2006, n. 19558). Alla stregua del su esposto principio la Suprema Corte ha ritenuto che l’interpretazione della norma contrattuale fornita dalla Corte territoriale, in virtù della quale dovevano ritenersi computabili nel periodo di prova an­che i giorni di riposo settimanale in quanto gli stessi co­stituirebbero «una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa», non fosse rispettosa del dato letterale della norma ed, in particolare, dell’uso ripetuto dell'aggettivo "effettivo" che si rinviene nel testo della norma medesi­ma, così contravvenendo alle regole ermeneutiche di in­terpretazione del contratto ed, in specie, a quelle di cui all’art. 1362, comma 1 del codice civile.

La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, nel caso in esame, alla luce del chiaro disposto letterale della previ­sione contrattuale in oggetto, appariva evidente che la volontà delle parti fosse nel senso di collegare la verifica della reciproca convenienza del rapporto ad una reale sperimentazione dello stesso, con esclusione dei giorni in cui la prestazione non è di fatto resa rendendo la sperimentazione meramente virtuale.

Per tali ragioni la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rimesso la causa ad altro giudice che, dopo i necessari accertamenti di fatto, dovrà effettuare una nuova valutazione in merito al compimento o me­no del periodo di prova da parte del lavoratore, tenendo conto della disciplina collettiva e dei principi enunciati in tema di interpretazione del contratto dettati negli arti. 1362 e ss. cc.

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