In caso di licenziamento intimato nel corso o al ter­mine del periodo di prova incombe sul lavoratore li­cenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo supera­mento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. In particolare, la Suprema Corte, in continuità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980, e dopo aver affermato che il licenziamen­to intimato nel corso 0 al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, ha tuttavia aggiunto che incombe sul lavoratore licenzia­to, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale re­cesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (cfr. Cass. n. 16224 del 27.6.2013, nonché Cass. n 21784 del 14.10.2009).

CORTE DI CASSAZIONE,Sez. Lav. 18 gennaio 2017, n. 1180

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