In caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. In particolare, la Suprema Corte, in continuità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980, e dopo aver affermato che il licenziamento intimato nel corso 0 al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, ha tuttavia aggiunto che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (cfr. Cass. n. 16224 del 27.6.2013, nonché Cass. n 21784 del 14.10.2009).
CORTE DI CASSAZIONE,Sez. Lav. 18 gennaio 2017, n. 1180








