Nel caso di inidoneità sopravvenuta alle mansioni, l'onere della prova, per l'impossibilità di utilizzo in altre mansioni, è a carico del datore di lavoro.

rileva in proposito la Corte suprema che in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è: esigibile una collaborazione nell'accertamento di in possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato

Corte di Corte Cassazione, Sez. Lav. 10 marzo 2015, n. 4757

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