In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende dal recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE e dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.
La Corte territoriale riteneva che, vista l'inidoneità parziale del lavoratore e la non soppressione della posizione lavorativa, il datore di lavoro avrebbe dovuto verificare se fosse stato possibile reperire posizioni di lavoro compatibili con il nuovo stato di salute, individuandole tra quelle già esistenti.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso la società deducendo l'erroneità della sentenza per aver posto a carico del datore di lavoro un onere probatorio relativamente ad un fatto per il quale non è previsto il sindacato del giudice, e cioè la modifica dell'organizzazione aziendale. La società riteneva che l'obbligo di repechage si limitasse alle sole posizioni vacanti e non dovesse comportare una modifica dell'assetto organizzativo.
La Corte di Cassazione, muovendo dall'assunto che la sentenza di appello avesse imposto giudizialmente la modifica dell'organizzazione aziendale, ha accolto il ricorso della società, ritenendo tuttavia che la Corte territoriale avesse omesso di valutare, alla luce della Direttiva n. 78/2000 CE del 27.11.2000, la possibilità di "adattamenti ragionevoli" del luogo di lavoro per garantire il rispetto della parità di trattamento dei disabili sul luogo di lavoro.
La Suprema Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'articolo 5 della Direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con i considerando 20 e 21, impone agli Stati membri di prevedere, nella loro legislazione, un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, a favore di tutte le persone con disabilità, al fine di consentire loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, purché ciò non dia luogo ad oneri finanziari sproporzionati (cd. "accomodamenti ragionevoli").
Il legislatore italiano, nel recepire l'obbligo previsto dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, con la legge n. 99 del 2013 (articolo 9, comma 4 - ter) ha aggiunto all'articolo 3 del D. Lgs. n. 216 del 2003 il comma 3bis, del seguente tenore: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, aderendo alla precedente giurisprudenza in materia (sentenze n. 6798 e n. 27243 del 2018) ha statuito che "In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5".
Corte di Cassazione Sez. Lav. 19 dicembre 2019, n. 34132








