Una docente di ruolo appartenente a questa scuola , dopo anni di assenza per grave patologia, sarà sottoposta nei prossimi giorni a visita medico collegiale e molto probabilmente sarà dichiarata inabile/inidonea in modo permanente.
A tal fine si domanda se l’istituto dell’indennità di mancato preavviso previsto dall’art 23 del CCNL 2007 sia ancora in vigore nella vigenza del nuovo contratto.
Infatti dagli articoli del nuovo CCNL e dagli artt. 1 e 2 e dalle dichiarazioni congiunte non emerge in maniera espressa né che le disposizioni del contratto precedente non presenti nel nuovo sia ancora vigenti né che siano state abrogate ( come invece accade per altri articoli ).
Si ritiene, ma ciò è frutto di una mera interpretazione, che siano ancora in vigore in base al fatto che diversi articoli del precedente contratto sono stati dichiarati espressamente abrogati.
Si rimane in attesa di una Vs. risposta.
Risposta
La risposta al quesito posto va cercata nell'articolo 1 comma 16 del CCNL 18/1/204, in cui si afferma quanto segue. "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative".
Pertanto, le precedenti norme sopravvivono, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Ciò implica che i CCNL sono in continuità e tutto ciò che non viene esplicitamente abrogato dal nuovo CCNL continua a trovare applicazione.
Di solito le abrogazioni degli articoli dei precedenti contratti avviene quando la materia viene ridisciplinata ex novo.
L'art.23 del CCNL 2007 che disciplina i termini di preavviso non è stato abrogato da alcuna disposizione.