Nel numero di luglio di Amministrare la Scuola (7/2021), la Dottoressa Maria Rosaria Tosiani ha illustrato tutti gli adempimenti preliminari e successivi alle gare di appalto che devono curare le istituzioni scolastiche. Rimandando alla lettura integrale e approfondita del contributo sulla rivista ne indichiamo sinteticamente i punti principali:

1) il primo requisito che i partecipanti devono avere per essere ammessi alle gare è quello di essere operatori economici. Gli operatori economici sono quelli che appartengono ad una delle categorie economiche descritte dall’art. 45 del D.L.vo n.50/2021;

2) i requsiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e speciale:

3) i requisiti di ordine generale, sono quelli prescritti dalla legge. Essi riguardano l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La mancanza di tali requisiti è sempre motivo di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara.

3) i requisiti di ordine speciale che i partecipanti alle gare devono soddisfare riguardano, come già detto, la capacità economica e l’esperienza tecnica e professionale che i concorrenti devono comprovare a richiesta dell’amministrazione. In ordine a tali requisiti è l’amministrazione che decide quali pretendere che siano soddisfatti dai partecipanti alla gara. Si tratta quindi di requisiti mutevoli che l’amministrazione a seconda della gara può decidere di inserirli o meno nel bando di gara.

4) Unico limite ai criteri di ordine speciale è che, come specificato nell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

5) I partecipanti alla gara possono attestare il possesso dei predetti requisiti generali mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00. L’autocertificazione viene prodotta in sostituzione dei certificati che possono riguardare: Certificato generale Casellario Giudiziale, Certificato anagrafe sanzioni amministrative, Certificato iscrizione Camera di Commercio, Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate.

6) I requsiti devono essere posseduti e mantenuti per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonchè per tutto il periodo di esecuzione dello stesso.

7) In mancanza di specifiche indicazioni del Codice dei contratti in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite dall’ANAC (Comunicato dell’8 novembre 2017). Secondo l’ANAC utili indicazioni operative è possibile desumerle dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 (richiamato dal DGUE) .

8) sempre in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, preme ricordare che il D.L. 19 maggio 2020 n.34 c.d. “Decreto Rilancio”, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha apportato sostanziali modifiche al D.P.R. n.445/ 2000.

9) Le Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 n. 1097 così come aggiornate con Delibera del 1° marzo 2018 introducono una regolamentazione specifica per la verifica dei requisiti di ordine generale negli affidamenti diretti di minore importo. In particolare, individuano un regime semplificato per quelli di valore inferiore ai 5.000 euro e uno comprensivo di alcune verifiche ulteriori nella fascia tra i 5.000 e i 20.000 euro.