Nell'ambito della scuola e relativamente alla reiterazione di contratti a termini, anche se viene accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per i docenti supplenti su organico di diritto e per il personale ATA, non si può far luogo alla conversione in contratto a tempo indeterminato, stante la preclusione posta dall'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001, che in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Del resto, come emerge dall'ordinanza n. 206/2013 della Corte Costituzionale, tale disposizione non è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., e, secondo la Corte di Giustizia europea, essa non è in contrasto neppure con la Clausola 5 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato. Il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi intercorsi con la Pubblica Amministrazione lascia comunque aperta, in linea teorica, la strada del risarcimento dei danni.

Corte appello sez. lav. - Lecce, 26/02/2018, n. 162