L'obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento avviato d'ufficio o su istanza di parte con un provvedimento espresso viene meno in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia stata già adottata una formale risoluzione amministrativa rimasta inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, ovvero in presenza di domande manifestamente assurde o totalmente infondate e al cospetto di pretese illegali, non potendosi dar corso alla tutela di interessi illegittimi.
Consiglio di Stato n.4065 - Sez. V — 10 luglio 2012