Ai sensi dell'art. 485, comma 7, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3, comma 5) che « il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina ».
TAR LAZIO 2515 - Sez. IlI bis — 19 febbraio 2010