In virtù della sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80, il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica e può giungere, nelle situazioni di gravità, sino all'intero orario di frequenza settimanale (c.d. rapporto 1:1), che, nella scuola dell'infanzia, equivale a 25 ore settimanali, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, ragioni connesse all'insufficienza dell'organico e dunque di ordine finanziario.
T.A.R. sez. I - Latina, 12/03/2019, n. 182