La questione di falso può essere esaminata solo dal giudice ordinario, ex art. 9 comma 2, c.p.c., essendo tale competenza riservata all'a.g.o. anche nel caso in cui la questione riguardi una controversia giurisdizionale amministrativa.
Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2004, n. 493