Le valutazioni compiute dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sono espressione di discrezionalità tecnico-didattica, come tali insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo a meno che non risultino affette da evidenti vizi logici o si pongano in evidente contrasto con le situazioni di fatto o con precedenti valutazioni ( Sez. II — 18 settembre 2003 — 11955)