Il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l'assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall'organo collegiale competente a stabilire la gravità dell'handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere di sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione.

Consiglio di Stato sez. VI - 06/06/2017, n. 2698