Spetta al dirigente scolastico prevedere modalità di conservazione del farmaco da somministrare all'alunno affetto da minorazione fisica o psichica, ed individuare la persona deputata alla sua somministrazione in caso di manifestazione di episodi di crisi, mentre le altre Amministrazioni (Comune e ASL), ciascuna per la sua competenza, hanno l'obbligo di intervenire solo quando il dirigente scolastico abbia certificato, sotto la propria responsabilità anche contabile, che all'interno dell'istituto non vi sono figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito.
T.A.R. Campania sez. IV - Napoli, 01/06/2016, n. 2788