In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 — relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola — regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola in generale più favorevole in tema di computo dell'intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.
Corte di Cassazione, sez. lav., 17 dicembre 2012, n. 23224