In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elet­tivo, premesso che la "ratio" di ogni normativa an­tinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibi­le negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi la­voratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopi­nabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di ri­schio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 28 novembre 2018, n. 30807