Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e so­stegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condi­zioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di di­sabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convi­vente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determi­nato dalla legge.

Corte Costituzionale, 7 dicembre 2018, n. 232