Per la Cassazione è legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se il datore di lavoro non è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore
La disciplina dell'art. 2210 c.c. ha natura speciale e la computabilità delle assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica non solo nelle ipotesi in cui l'evento sia dovuto a fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c., atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
La Suprema Corte ha ribadito la computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore derivanti dall’infortunio sul lavoro in cui, pur confermando l’orientamento generale già espresso in precedenza, ha richiamato alcuni principi fondamentali in materia e, soprattutto, ha operato alcune sottolineature dalle quali emerge la centralità del DVR anche ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento, inducendo così anche ad alcune riflessioni di fondo sul l’obbligazione di sicurezza alla luce dell’ultima riforma del D.Lgs. n. 81/2008.
Corte di Cassazione sez. lav. 19 ottobre 2018, n. 26498