I permessi previsti dalla legge n.104/92 devono essere fruiti in co­erenza con la funzione di assistenza al familiare di­sabile cui sono preordinati. Ne consegue che è legit­timo il licenziamento per giusta causa del dipenden­te che li utilizzi per finalità diverse.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ri­badisce che l'utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per finalità che esulano dall'assistenza del fami­liare disabile per il quale sono stati concessi, integra abuso del diritto da parte del lavoratore, il cui licenzia­mento è, quindi, del tutto legittimo.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per abuso dei permessi previsti alla Legge 104/92.

Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'abuso di quattro permessi ex Legge 104/92 in quan­to, dalla relazione dell'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, era emerso che il dipendente si era recato dal padre, disabile, trattenendovisi solo per poco tempo e utilizzando, in un'occasione, la pausa pranzo e non l'orario concesso per il permesso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassa­zione il lavoratore, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato che l'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 non impone la necessaria coincidenza temporale tra tempo del permesso e tempo da dedicare all'assistenza del disabile.

La Corte di Cas­sazione ha respinto il ricorso, confermando che i per­messi per assistere un familiare con handicap grave non si possono utilizzare per uso personale, ma devono essere utilizzati, esclusivamente, per la cura del familia­re da assistere (Cass. n. 21529/2019; Cass. n. 8310/2019; Cass. n. 17968/2016; Cass. n. 9217/2016; Cass. n. 8784/2015).

In particolare, la Suprema Corte ha ricor­dato che tali permessi sono riconosciuti al lavoratore «in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa» e che l'assistenza al disabile può essere prestata anche con modalità e forme diverse, ad esempio svolgendo incombenze amministrative e pratiche di vario tipo.

L'importante è che tali attività si­ano svolte nell'interesse del familiare assistito (Cass. n. 23891/2018).

Ne consegue che il comportamento del di­pendente che utilizzi i permessi di cui alla Legge 104/92 per altri scopi, integra l'abuso del diritto, con violazione dei principi di correttezza e buonafede, sia nei confron­ti del datore di lavoro, che dell'Ente di previdenza ero­gatore del trattamento economico ed assume rilevanza anche ai fini disciplinari. La Cassazione ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso del lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 22 gennaio 2020, n. 1394