In tale vicenda è ricostruito il caso inerente alla condotta antisindacale posta in essere dal dirigente scolastico nelle relazioni con le OO. SS e le RSU. Il dirigente scolastico di un istituto comprensivo pone in essere i seguenti comportamenti: (i) Convoca una riunione Rsu con ordine del giorno “avvio della contrattazione 2015/2016” inviando la convocazione alle RSU e alle OO.SS; (ii) Non dà riscontro in merito alla richiesta delle RSU e OO.SS. di consegnare la documentazione inerente all’informativa successiva dell’anno scolastico precedente e all’informativa preventiva dell’anno scolastico successivo; (iii) aver reso successivamente disponibile la documentazione relativa alle informative presso la segreteria anziché consegnarla direttamente ai delegati dell’organizzazione sindacale.

Una delle OO.SS. chiedeva che fosse accertato che i fatti lamentati costituiscono comportamento antisindacale in violazione degli artt. 3-8 del C.C.N.L. Scuola. Viene richiesta, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. Scuola, la condanna dell’amministrazione scolastica, ad esporre nella bacheca sindacale, il provvedimento di accertamento del comportamento antisindacale (ossia l'emananda sentenza). E’ infine richiesto il risarcimento del danno per la condotta antisindacale.

Secondo l’organo giudicante ai sensi dell'art. 6 del CCNL comparto scuola, la RSU, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di specifici dispositivi, ossia l'informazione preventiva e quella successiva, nonché della contrattazione integrativa. È proprio nel rispetto di tali modalità che è possibile esercitare tali relazioni sindacali. In particolare ai sensi del comma 3 tali informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione". Ogni RSU ha quindi diritto ad ottenere tale informazione preventiva e successiva mediante consegna della relativa documentazione, e non solamente in occasione di appositi incontri. Tale obbligo informativo deve ritenersi violato se risulti il rifiuto o l’inerzia di una parte a fornire le informazioni necessarie.

Come ritenuto pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi comportamento antisindacale è necessario che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali e che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero, senza che risulti necessario altresì uno specifico elemento intenzionale in capo al datore di lavoro (Cassazione civile, sez.lav., n. 13726/2014). Quindi, l'informativa preventiva ha una funzione prodromica alla contrattazione, consentendo alle sigle sindacali una preparazione adeguata per la contrattazione, mentre l'informativa successiva assolve ad una funzione di controllo sull'attuazione della contrattazione. Ragion per cui l'inosservanza della garanzia procedimentale è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perché preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge, ossia la tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, in quanto, incide direttamente sul provvedimento finale (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 302/2000);

Nel caso concreto, secondo l’organo giudicante, l’amministrazione scolastica non sarebbe stata in grado di fornire prova che, nello specifico, l'organizzazione sindacale ricorrente abbia ricevuto le informative di cui lamenta l'omessa comunicazione. Non poteva ritenersi integrata la prova dell’avvenuta informazione preventiva e successiva avendo garantito la mera reperibilità della documentazione presso la segreteria; tale possibilità non può certamente considerarsi adempimento dell’onere che incombe sull’istituto scolastico di fornire la necessaria informativa. Ragion per cui, il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l’interesse del sindacato destinatario delle informazioni.

Riguardo il carattere di attualità della condotta, questa non può ritenersi esaurita dalla singola azione, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua natura intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento dell'attività sindacale. Nel caso concreto, sempre secondo l’organo giudicante, il comportamento assunto dal dirigente scolastico, stanti i reiterati dinieghi di informativa, è idoneo a produrre ripercussioni negative sull'attività e libertà sindacali durevoli nel tempo sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato.

E’ stato pertanto accolto il ricorso, e di conseguenza ordinato all’amministrazione scolastica di astenersi da analoga condotta antisindacale e di rimuoverne gli effetti, pubblicizzando il presente provvedimento mediante affissione nella bacheca sindacale dell’Istituto , in modo da renderlo visibile a tutti per giorni 30.

Essendo l’ordine di esibizione della sentenza adeguatamente satisfattivo del diritto leso, l'ulteriore pretesa risarcitoria viene disattesa.

Tribunale di Milano, sez. lav., 09/03/2017, n.704