Il Collegio dei Docenti di un Istituto comprensivo, con il supporto della RSU di Istituto, si è opposto alla nomina delle Funzioni strumentali da parte del Dirigente Scolastico, anche se effettuata per le aree di lavoro e sulla base dei criteri di attribuzione deliberati dal Collegio stesso, rivendicando alla competenza del Collegio l’identificazione delle Funzioni stesse.

Inoltre ha ritenuto incompatibile l’attribuzione di una delle due Funzioni al Docente già nominato Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico.

Quali devono essere le determinazioni che deve assumere il Dirigente Scolastico?

L’organizzazione delle risorse umane e i collegati provvedimenti gestionali rientrano nella piena competenza del Dirigente Scolastico. E i provvedimenti che individuano i dipendenti cui attribuire incarichi e funzioni e gli atti che effettivamente li attribuiscono sono proprio provvedimenti organizzativo - gestionali.

Pertanto la identificazione delle Aree di lavoro cui riferire le Funzioni strumentali e la definizione dei relativi criteri di attribuzione, per quanto detto in precedenza, è opportuno che rimangano nella competenza del Collegio dei Docenti. Ma sarà il Dirigente Scolastico ad attribuire gli incarichi, con atto formale, ai Docenti da lui individuati, sulla base di tali criteri.

Il Dirigente Scolastico, dunque, nel caso prospettato, manterrà la posizione assunta lasciando le nomine effettuate. Sarà comunque tenuto all’informazione preventiva dei provvedimenti adottati alla parte sindacale.

Relativamente alla seconda questione del caso prospettato, anche qui il Dirigente Scolastico ha agito in conformità delle norme vigenti e dunque potrà lasciare le nomine effettuate e ciò sarà evidente in quel che andremo a dire in proposito.

L’art. 33 del CCNL 29/11/2007 relativo alle Funzioni strumentali, non accenna minimamente all’incompatibilità dell’in-carico di Collaboratore Vicario con l’incarico di Funzione strumentale.

È vero che l’art. 88, c. 2, lett. f del CNL parla di non cumulabilità del compenso inerente l’incarico di Collaboratore Vicario con quello inerente l’incarico di Funzione strumentale, laddove afferma: “Tali compensi (quelli dei Collaboratori) non sono cumulabili con il compenso per le Funzioni strumentali …”, ma la non cumulabilità dei compensi non equivale alla incompatibilità dei relativi incarichi.

Il problema della non cumulabilità dei compensi potrebbe trovare molteplici soluzioni alternative, a seconda del clima che il Dirigente Scolastico ha saputo instaurare all’interno della scuola.

È comprensibile che quanto fin qui prospettato a soluzione del caso, nella maggior parte delle scuole si scontrerà con una prassi ormai consolidata che non va nello stesso verso. Pertanto il clima della scuola dovrà suggerire al Dirigente Scolastico il relativo comportamento e valutare se sarà più opportuno rimanere sulle proprie posizioni affrontando anche un probabile contenzioso, oppure cercare il più possibile una “mediazione”.