Un alunno del nostro Istituto, durante la fase di riscaldamento svolta sul campo esterno di atletica prima dell’attività motoria, calciava un sasso presente sulla pista che andava, accidentalmente, a colpire al volto un compagno, facendogli cadere gli occhiali, che si rompevano.
L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?
La giurisprudenza più volte nel corso degli anni ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (solo l’ultima in ordine cronologico: la Corte Suprema di Cassazione – sezione I civile – sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016).
Un evento assolutamente analogo accadde a Roma; Trib. Roma, sez. II il 30 settembre 2008, sentenza n. 18941. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull'insegnante preposto, che durante l'espletamento dell'attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
In altre parole, il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza, ovvero di non essere in presenza di “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.
Sul fronte dell’Assicurazione scolastica, per far fronte a questo tipo di eventi, la maggioranza delle società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevede la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori, anche senza infortunio, con una formula Kasko Occhiali.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.
Nel caso in questione, tuttavia, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile e l’indennizzo del danno potrà essere integrale.
L’evento, infatti, così come descritto, è ascrivibile alla responsabilità diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.

Valentino Donà