Un nostro dipendente AT con contratto fino la 31/08, ha presentato le dimissioni per stress da lavoro a partire dal 30/03/2026. Da premettere che da settembre a oggi risultano 80 giorni di malattia e 15 di ferie e 3 gg di permessi per motivi personali.
Il 17 marzo è stata notificata al dipendente una contestazione degli addebiti per comportamenti offensivi, per la mancata timbratura del cartellino marcatempo in diverse occasioni senza un giustificato motivo e per assenza ad una visita fiscale.
L'audizione è fissata per il giorno 8 aprile. Il procedimento disciplinare può proseguire indipendentemente dalla cessazione del rapporto
di lavoro? Nel caso in cui il procedimento dovesse essere chiuso/archiviato dovrà rimanerne traccia nel suo fascicolo personale?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce in linea di diritto che la cessazione del rapporto di lavoro non determina automaticamente l’estinzione del procedimento disciplinare, ma ne condiziona la prosecuzione alla natura degli addebiti contestati.
Difatti, l’art. 55-bis, comma 9, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, qualora per i fatti contestati sia astrattamente applicabile la sanzione del licenziamento ovvero sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare deve essere comunque portato a conclusione anche se, nelle more, il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni del dipendente.
La disposizione vuole impedire che il dipendente possa sottrarsi alle conseguenze di condotte particolarmente gravi mediante una cessazione anticipata del rapporto e, al contempo, consentire all’Amministrazione di cristallizzare una valutazione definitiva sulla rilevanza disciplinare dei fatti contestati.
Pertanto, in relazione a quanto premesse, occorre verificare in concreto se gli addebiti contestati – comportamenti offensivi, reiterata mancata timbratura e assenza alla visita fiscale – siano riconducibili, anche solo in astratto, a fattispecie sanzionabili con il licenziamento secondo la disciplina prevista dagli articoli 23 e 24 del CCNL 2019/2021 per il personale ATA.
Qualora tale soglia di gravità risulti integrata, il procedimento non solo può, ma deve proseguire fino alla sua definizione, nonostante le dimissioni con effetto dal 30 marzo 2026.
Diversamente, qualora gli illeciti disciplinari venissero giudicati punibili con sanzioni conservative, la cessazione del rapporto comporta l’improcedibilità sopravvenuta del procedimento, venendo meno l’interesse concreto all’irrogazione della sanzione.
Quanto alla seconda questione, l’eventuale archiviazione del procedimento non comporta la cancellazione degli atti, ma ne determina semplicemente la conclusione in senso favorevole al dipendente. In linea con i principi di trasparenza e di corretta tenuta del fascicolo personale, devono essere conservati sia l’atto di contestazione sia il provvedimento conclusivo di archiviazione, in quanto espressione dell’esercizio del potere disciplinare e rilevanti sotto il profilo amministrativo-documentale. Tali atti, tuttavia, non producono effetti pregiudizievoli sul piano sanzionatorio, limitandosi a documentare lo svolgimento e l’esito del procedimento.
In sintesi, quindi, le dimissioni non paralizzano automaticamente il procedimento disciplinare, ma ne condizionano la prosecuzione alla gravità degli addebiti, mentre l’archiviazione, pur non lasciando conseguenze disciplinari, deve comunque essere formalizzata e conservata nel fascicolo del dipendente.










